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Apprendistato da potenziare, invece si mette a rischio il suo decollo

Apprendistato da potenziare, invece si mette a rischio il suo decollo

L’apprendistato professionalizzante, con il quale il giovane apprende una specifica professionalità attraverso l’attività lavorativa e la formazione professionalizzante svolta interamente in azienda (on the job o in aula), rappresenta il 95% dei contratti di apprendistato sottoscritti. Per le piccole e medie imprese è storicamente uno strumento strategico perché salda, fra loro, formazione e lavoro. Eppure, sull’apprendistato la legislazione italiana si è spesso dimostrata titubante rallentando, così, il rilancio di uno strumento che è fatto per rendere le imprese più dinamiche e competitive.

Proposta di legge 2902: la nuova stretta all’apprendistato
L’ultima “stretta” arriva dalla proposta di legge 2902 sottoscritta da una fetta di maggioranza del governo: se approvata così come è, rischia di affossare definitivamente uno strumento considerato, dalle imprese, la vera porta d’accesso dei giovani al mercato del lavoro. Ad entrare nel merito della proposta, e dei suoi nuovi vincoli alle imprese, è Confartigianato con alcune riflessioni presentate all’audizione presso la Commissione lavoro della Camera.

Nuovi vincoli che scoraggiano le assunzioni
Di fatto, con la 2902 le imprese avranno qualche problema in più da risolvere. Perché in previsione c’è la restituzione dell’80% dello sgravio contributivo, fruito da parte del datore di lavoro, in caso di recesso anticipato dopo un anno di contratto all’apprendista. Il modo più semplice per scoraggiare qualunque, futura, assunzione. Inoltre, nel caso ci sia il recesso al termine del periodo formativo concordato, la proposta di legge fissa la misura della restituzione al 40%. Un ulteriore giro di vite arriva anche sulle “clausole di stabilizzazione”, cioè la possibilità di assumere nuovi apprendisti solo a patto di confermarne una quota. L’aliquota delle clausole dovrebbe passare dal 20 al 33%, e queste si vogliono estendere anche alle imprese con almeno 15 dipendenti: un altro deterrente a tutti quegli imprenditori che, fino ad oggi, sull’apprendistato hanno scommesso tempo e risorse. Chiude il cerchio la “piattaforma dell’apprendistato” che, invece di semplificare, rischia di creare sovrapposizioni e ulteriori oneri per le imprese.

La caduta degli apprendisti
I dati, gli ultimi disponibili, dimostrano quanto le complicazioni legislative stiano incidendo sull’andamento dell’occupazione attraverso l’apprendistato. Nel 2021, secondo stime dell’osservatorio Precariato Inps, le nuove assunzioni con questo strumento erano 314.628. Nel 2018, secondo dati Inapp e Inps, gli apprendisti erano invece 366.466. Tra nuovi e vecchi rapporti, in Italia ci sono meno di mezzo milione di apprendisti: il 95% “professionalizzanti”, circa 10mila di primo livello (concentrati a Bolzano e in Lombardia) e un migliaio di terzo livello (soprattutto in Piemonte e Lombardia).

Formazione on the job: sostenere gli investimenti delle imprese
A tutti gli effetti, la proposta di legge 2902 mette a rischio il decollo dell’apprendistato. Sul quale, sottolinea Confartigianato, «non è necessaria l’ennesima riforma. Invece, meglio sarebbe sostenere l’investimento degli imprenditori nella formazione on the job, soprattutto nell’artigianato dove è assunto un terzo degli apprendisti, con l’obiettivo di rilanciare questo strumento fondamentale per creare occupazione qualificata per i giovani, ridurre il gap tra domanda e offerta di lavoro e trasmettere le competenze che hanno fatto grande il Made in Italy nel mondo». “Finestre” di uscita anticipata, restituzione degli sgravi, soglia minima di retribuzione, aumento delle clausole di stabilizzazione: sono tutti temi che devono restare di competenza esclusiva della contrattazione collettiva, perché l’apprendistato non può essere utilizzato come misura di politica attiva per il lavoro di quegli adulti in transizione o disoccupati. L’intervento legislativo, se ci deve essere, si dovrebbe concentrare sul riconoscimento fondamentale che svolgono le associazioni datoriale nell’affiancare le imprese. Perché, oltre a garantire la corretta applicazione dei Ccnl e delle norme in materia di lavoro e sicurezza, è proprio l’associazionismo d’impresa a promuovere l’utilizzo dell’apprendistato. E’ per questo che si deve ripristinare la decontribuzione totale per i primi tre anni di contratto per le imprese artigiane e, in ogni caso, per quelle fino a 9 dipendenti.

Apprendistato “duale” di primo e terzo livello: eliminare le rigidità burocratiche
Confartigianato chiede anche interventi sull’apprendistato di primo livello (concilia l’esperienza di studio a scuola con quella pratica in azienda) e di terzo livello (permette di conseguire i titoli di studio universitari e dell’alta formazione) per superare le rigidità burocratiche e semplificare la gestione del rapporto di lavoro.

L'apprendistato dalla A alla Z: cosa è e come funziona

Cosa è
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato volto alla formazione e all’occupazione dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

L’apprendistato in Italia
Esistono tre tipologie di contratto di apprendistato:

  • Apprendistato di 1° livello, per la qualifica o il diploma professionale. Per i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Rivolto principalmente a chi è impegnato in percorsi scolastici, è adatto per conciliare l’esperienza di studio (nei sistemi regionali di istruzione) con quella pratica, affine all’inserimento nel mondo del lavoro. Questa forma contrattuale porta il giovane apprendista al conseguimento del titolo di studio previsto nel proprio contratto di lavoro. Fondamentale la collaborazione tra aziende e istituzioni formative.
  • Apprendistato professionalizzante di 2° livello, anche detto “contratto di mestiere”. Per i destinato a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Con questa forma contrattuale si apprende una specifica professionalità attraverso l’attività lavorativa e la formazione professionalizzante svolta interamente in azienda (on the job o in aula). Questa tipologia di apprendistato prevede l’obbligo, per gli imprenditori con più di 50 dipendenti, di proseguire a tempo indeterminato il rapporto di lavoro con almeno il 20% degli apprendisti presenti in azienda, pena l’impossibilità di assumere ulteriori apprendisti.
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca di 3° livello. Per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Permette di conseguire i titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Cosa deve fare l’azienda
L’azienda versa un corrispettivo per l’attività svolta ed eroga la formazione prevista nel Piano formativo allegato al contratto, nel quale si definiscono i contenuti formativi e le competenze che l’apprendista acquisirà alla fine del percorso. Al termine dell’apprendistato, il giovane potrà essere assunto dall’impresa con un contratto a tempo indeterminato proseguendo la sua attività all’interno dell’azienda.

Sgravi contributivi per l’azienda
La Legge di Bilancio 2022 ha confermato lo sgravio contributivo del 100%, per tre anni, a favore delle microimprese con meno di 9 dipendenti per i contratti di apprendistato di primo livello sottoscritti da under 25. A questo fine sono stanziati 1,2 milioni di euro per l’anno 2022, 2,9 milioni per l’anno 2023, 4 milioni per il 2024, 2,1 milioni di euro per l’anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l’anno 2027.

Durata del contratto di apprendistato

  • Apprendistato di 1° livello: la durata è determinata dal titolo di studio da conseguire: 3 anni per la qualifica, 4 anni per il diploma professionale quadriennale. I datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche o nel caso l’apprendista non abbia superato l’esame per il conseguimento del titolo di studio.
  • Apprendistato di 2° livello: la durata va da un mino di 6 mesi ad un massimo 3 anni, con estensione a 5 anni per le professioni artigiane (per esempio orafo e falegname). Può essere ridotta dall’azienda in base all’esperienza professionale già maturata dal giovane o alla sua partecipazione a percorsi formativi.
  • Apprendistato di 3° livello: la durata è stabilita dagli accordi tra le Regioni e le associazioni datoriali e sindacali, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca coinvolte.

Cosa accade dopo il periodo di apprendistato
Imprenditore e giovani possono decidere liberamente di recedere dal contratto, purché con preavviso. Se nessuna delle parti recede, il rapporto di lavoro proseguirà come rapporto ordinario di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Quanto può guadagnare un apprendista
Il livello d’inquadramento contrattuale e la retribuzione in apprendistato non possono essere inferiori di due livelli rispetto a quello di un lavoratore qualificato che svolge una stessa mansione all’interno dell’azienda. Alcuni Ccnl definiscono la retribuzione dell’apprendista attraverso un sistema percentuale a scaglioni crescenti.

Ferie, permessi e contributi
Gli apprendisti hanno diritto a ferie e permessi ROL (in base al Ccnl), Tfr e contributi Inps ai fini assistenziali e pensionistici. In caso di malattia si applica la disciplina generale dei lavoratori subordinati.