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Cuneo fiscale: sconto fino al 7%. Ma Confartigianato chiede che la misura diventi strutturale

Cuneo fiscale: sconto fino al 7%. Ma Confartigianato chiede che la misura diventi strutturale

Il Dl lavoro coglie la necessità di correggere aspetti critici della gestione del mercato del lavoro. Lo dice Confartigianato, partendo da una riflessione sul taglio del cuneo fiscale. Qui si fa strada l’esigenza di un’ulteriore riduzione del costo del lavoro con un aumento del taglio contributivo a favore dei lavoratori.


IL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE
Il taglio del cuneo fiscale e contributivo per cinque mesi (non più otto come nell’ipotesi iniziale) aumenterà di altri quattro punti: per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 30 novembre 2023, la misura dell’esonero salirà dal 2% al 6% per i redditi fino a 35mila euro e dal 3% al 7% per i redditi fino a 25mila euro. Previsto un aumento del salario netto compreso tra 80 e 100 euro. La misura dovrà essere rifinanziata nel 2024, per ora però non c’è nulla di deciso perché un eventuale rinnovo costerebbe tra i 12 e i 13 miliardi

Cosa succede se si supera la soglia di reddito?

Chi supera il tetto di reddito fissato per accedere al taglio del cuneo (e quindi alla futura soglia decisa per il periodo maggio-dicembre) va incontro a queste conseguenze:

  • Se la retribuzione imponibile supera il limite pari a 2.692 euro al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio
  • Se la retribuzione imponibile supera il limite pari a 1.923 euro ma sia, comunque, di importo minore o pari a 2.692 euro al mese, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 2%
  • Se la retribuzione mensile non supera il limite pari a 1.923 euro, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 3%


NUOVO REDDITO DI CITTADINANZA

Reddito di cittadinanza

Secondo la Confederazione, il Decreto-Legge procede nella giusta direzione anche per quanto riguarda il superamento del reddito di cittadinanza. Questo strumento, infatti, viene sostituito da due misure alternative che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024: l’Assegno di inclusione (Adi) per i non occupabili e lo Strumento di attivazione (Sda) per gli occupabili.

  • Assegno di inclusione: è rivolto alle famiglie con minori, over 60 e disabili. L’importo massimo dell’assegno Adi è di 500 euro al mese, da moltiplicare in base alla scala di equivalenza a seconda delle persone che compongono il nucleo familiare. I 500 euro sono per il singolo cittadino, poi ogni minore, anziano o persona disabile presente comporta un moltiplicatore che può portare l’assegno ad un massimo di 1.150 euro. A questi si aggiungono 280 euro per l’affitto. La durata sarà di 18 mesi, rinnovabili per altri 12
  • Strumento di Attivazione: è destinato a beneficiari occupabili, con nessuna disabilità, nella fascia tra i 18 e i 59 anni. Il valore dell’assegno è di 350 euro, vincolati a percorsi formativi di ritorno nel mercato del lavoro o progetti utili alla collettività. Il percettore di Sda ha l’obbligo di accettare la prima proposta di lavoro su tutto il territorio nazionale. La proposta può riguardare un rapporto a tempo indeterminato, o a termine, di durata oltre i 12 mesi; un lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno; quando la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi. Se il contratto offerto è inferiore a 12 mesi, e comunque non inferiore a un mese, il luogo di lavoro non deve essere distante più di 80 Km da casa. Per contratti di durata tra uno e sei mesi, l’Assegno è sospeso.
    La durata della misura è di 12 mesi.

Chi è in cerca di lavoro dovrà iscriversi al sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl) e sottoscrivere un patto di attivazione digitale. Il Siisl metterà in comunicazione fra loro Regioni e Centri per l’impiego per condividere i dati di chi è in cerca di lavoro, anche con le agenzie private. Il sistema diventerà anche una app, consultabile via smartphone. 

Incentivi
Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto a tempo indeterminato, o di apprendistato, sarà riconosciuto per dodici mesi l’esonero del 100% dei contributi previdenziali, nel limite di 8 mila euro annui (al 50% se a tempo determinato o stagionale). 


CONTRATTI A TERMINE
Da Confartigianato giudizio positivo anche sulle misure finalizzate a semplificare la gestione dei

Contratti a termine

rapporti di lavoro, riconducendo alla contrattazione collettiva la definizione delle causali che giustificano i contratti a termine, sulla norma che elimina gli inutili appesantimenti burocratici al momento delle assunzioni previsti dal Decreto trasparenza e sul rifinanziamento del Fondo nuove competenze.
Il nuovo Decreto Lavoro interviene sulle ipotesi che consentono al datore di lavoro di rinnovare, o prorogare, oltre i 12 mesi un contratto di lavoro a tempo determinato, andando a modificare le cd. “causali” introdotte dal Decreto Dignità. Sono tre le causali che giustificano il proseguimento dopo i primi 12 mesi del contratto a termine:

  • Nei casi previsti dai contratti collettivi: il Dl Lavoro considera sia la contrattazione nazionale che quella aziendale o territoriale
  • In assenza della previsione della contrattazione collettiva si apre alla stipula di patti individuali, che sono la seconda “causale”. Cioè, il contratto a tempo determinato può proseguire oltre i 12 mesi per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, entro la scadenza temporale del 31 dicembre 2024
  • Per sostituire altri lavoratori


APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Apprendistato professionalizzante

Reazione critica da parte della Confederazione per quanto riguarda, invece, le disposizioni che ampliano oltre i 29 anni, e per i soli settori del turismo e termale, la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante. Uno strumento che deve mantenere la sua secolare e collaudata vocazione, vale a dire quella di un contratto a contenuto formativo per consentire ai giovani di acquisire una qualificazione professionale, “premiando” le aziende che realmente li formano all’interno di percorsi lavorativi. Questa forma di contratto non può trasformarsi in strumento di incentivo all’assunzione, per di più limitato ad alcuni settori.