Autotrasporto: ritorno del veicolo nel Paese di stabilimento. Le nuove linee guida

Autotrasporto: ritorno del veicolo nel Paese di stabilimento. Le nuove linee guida

La Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti Europea (Dg Move) ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’obbligo, previsto per i camion impegnati nel trasporto internazionale, di rientrare nel Paese di stabilimento dell’impresa una volta trascorse otto settimane dall’inizio del servizio. La tipologia dei mezzi interessata dall’obbligo era già stata indicata dalla Dg Move con una norma contenuta nel Regolamento UE 1055/2020 che andava a modificare l’articolo 5 del Regolamento CE 1071/2009:

  • I veicoli, o insieme di veicoli, utilizzati per il trasporto internazionale di merci per conto terzi che lasciano lo Stato membro di stabilimento
  • I rimorchi e semirimorchi quando gli stessi siano a disposizione dei trasportatori di merci su strada ai sensi dell’articolo 5, e come tali siano immatricolati o immessi in circolazione e autorizzati a essere utilizzati conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui è stabilità l’impresa.

La Commissione europea ha aggiornato diversamente le linee guida, e ha specificato che l’obbligo di rientro ogni otto settimane, introdotto dal Regolamento Ue 1055/2020, non riguarda i rimorchi e i semirimorchi. Alla domanda su quali veicoli rientrino nella norma, la Commissione ha fornito la seguente risposta:
«Autoveicoli, o insieme di veicoli, adibiti al trasporto internazionale di merci per conto terzi che lasciano lo Stato membro di stabilimento. E che sono a disposizione degli autotrasportatori ai sensi dell’articolo5 del Regolamento CE n. 1071/2009 e come tali sono registrati, o messi in circolazione e autorizzati ad essere utilizzati in conformità alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa è stabilita».

In sintesi: il Regolamento comunitario esclude dall’obbligo i veicoli rimorchiati, a differenza della prima versione.

Inoltre, la norma non trova applicazione nei seguenti casi:

  • Per trasportatori di merci su strada, per veicoli a motore o insiemi di veicoli, la cui massa a carico ammissibile non superi le 2,5 tonnellate
  • Per veicoli utilizzati da imprese che effettuano servizi di trasporto di passeggeri su strada esclusivamente ai fini non commerciali, o che esercitano un’attività principale diversa da quella di trasportatore di passeggeri su strada
  • Per veicoli a motore con una velocità massima autorizzata non superiore a 40 km/h