Patenti, Cqc e altre abilitazioni, in vigore le nuove proroghe alle scadenze

Patenti, Cqc e altre abilitazioni, in vigore le nuove proroghe alle scadenze

Nuova proroga per la validità di patenti, CQC (Carta di qualificazione del Conducente) e altre abilitazioni in seguito all’estensione dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021.

Una circolare della motorizzazione civile parla chiaro: «Certificati, attestati, permessi, e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi, fino al 29 ottobre 2021».

C’è però da tener conto anche delle proroghe disposte a livello comunitario, previste dal Regolamento 2020/698, che specifica: «Poiché le circostanze straordinarie causate dall’epidemia di Covid-19, che in taluni Stati membri aveva già avuto inizio alla data del 1o febbraio 2020, ostacolano il rinnovo delle patenti di guida, è necessario prorogare la validità di alcune patenti di guida per un periodo di sette mesi dalla loro data di scadenza al fine di garantire la continuità della mobilità su strada».

Ecco dunque cosa cambia caso per caso

1. Circolazione in Italia:

a) Scadenza originaria tra il 31 gennaio 2020 e il 29 dicembre 2020: validità fino al 29 ottobre 2021
b) Scadenza originaria tra il 30 dicembre 2020 e il 30 giugno 2021: validità prorogata di dieci mesi a decorrere dalla scadenza originaria
c) Scadenza originaria tra l’1 luglio e il 31 luglio 2021: validità prorogata al 29 ottobre 2021

2. Circolazione transfrontaliera su tutto il territorio dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo (compresa circolazione in Italia con patenti rilasciate da altro paese Ue o See):

a) Scadenza originaria tra l’1 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020: validità prorogata di 13 mesi dalla data di scadenza originaria
b) Scadenza originaria tra l’1 giugno 2020 e il 31 agosto 2020: validità prorogata fino all'1 luglio 2021
c) Scadenza originaria tra l’1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021: validità prorogata di 10 mesi dalla data di scadenza originaria

3 Carta di qualificazione del Conducente (CQC)
Circolazione transfrontaliera su tutto il territorio dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo (compresa circolazione in Italia con patenti rilasciate da altro paese Ue o See)


a) Scadenza originaria tra l’1 febbraio 2020 e il 31 magio 2020: validità prorogata di 13 mesi dalla scadenza originaria
b) Scadenza originaria tra l’1 giugno 2020 e il 31 agosto 2020: validità prorogata fino all'1 luglio 2021
c) Scadenza originaria tra l’1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021: validità prorogata di 10 mesi dalla data di scadenza originaria

4. Carta di qualificazione del Conducente (CQC)
Circolazione in Italia


a) Scadenza originaria tra il 31 gennaio 2020 e il 29 dicembre 2020: validità fino al 29 ottobre 2021
b) Scadenza originaria tra il 30 dicembre 2020 e il 30 giugno 2021: validità prorogata di dieci mesi a decorrere dalla scadenza originaria
c) Scadenza originaria tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021: validità prorogata al 29 ottobre 2021

Inoltre:

Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2021.

Per il calcolo del biennio dalla scadenza della CQC ai fini dell’obbligo di sostenere l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo 31 gennaio 2020-29 ottobre 2021. Il titolare di CQC il cui termine biennale scade tra il 31.1.2020 e il 31.7.2021, con proroga al 29 ottobre 2021, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei 638 gg successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino.

ATTESTAZIONI SANITARIE

Gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto più di 65 anni, per la guida di autotreni ed autoarticolati con massa superiore a 20 tonnellate, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, rimangono validi fino al 29 ottobre 2021. Fino a questa data, i conducenti titolari di patente CE che hanno compiuto 65 anni dopo il 31.01.2020, possono condurre i mezzi di cui sopra anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medico locale.

I permessi provvisori di guida rilasciati a coloro che devono sottoporsi ad accertamento sanitario alle commissioni medico locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, sono validi fino al 29 ottobre 2021.