Superbonus 110%, come utilizzare sconti, detrazioni e cessione del credito?
QUATTRO ESEMPI UTILI

Il superbonus 110 può essere il bazooka per il rilancio del settore casa ma rischia di avere le ali tarpate dalla burocrazia. Quindi, via i freni costituiti dalla complessità della normativa e scadenza da posticipare quanto prima. Come usarlo poi al meglio? I CONSIGLI DELL'ESPERTO

È stato prorogato dal 16 al 31 marzo 2021 il termine ultimo per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione scelta tra lo sconto in fattura o la cessione del superbonus del 110% e degli altri bonus edilizi spettanti per le spese sostenute nel 2020. La possibilità di monetizzare i bonus edilizi è aperta anche per le spese che saranno sostenute nel 2021 e, esclusivamente per il superbonus 110%, per quelle sostenute nel 2022. 

Il rischio è che una misura accettata in modo trasversale rischi di avere le ali tarpate dalla burocrazia.

Lo chiarisce un’analisi di Confartigianato Imprese, supportata dal quotidiano di settore “Il sole 24 Ore”. Più della metà delle imprese di costruzioni lamenta ritardi per motivi burocratici. Come scrive Natascia Ronchetti sul Sole 24 ore del 17 marzo, «questa misura, con la possibilità di cedere il credito di imposta all’impresa che esegue i lavori o alla banca che partecipa all’operazione, mette d’accordo tutti gli operatori della filiera edilizia». Gli investimenti stimati, secondo il centro di ricerca sull’industria delle costruzioni non sarebbero inferiori a circa sei miliardi di euro in ­18-20 mesi.

A patto però che vengano rimossi i freni costituiti dalla complessità della normativa e delle procedure burocratiche. E che la scadenza della misura, oggi prevista per la fine di giugno del 2022, sia fatta slittare. Le banche potrebbero agire come “direttori d’orchestra”, offrendo supporto tecnico e facilitando tutto con procedure smart. 

«A fronte di una ampia diffusione del lavoro a distanza della pubblica amministrazione durante la pandemia – è lo studio di Confartigianato – una carente organizzazione dei flussi di comunicazioni telefoniche e di e-mail può generare difficoltà insostenibili nell’ottenere risposte dagli uffici pubblici, ancor più necessarie a fronte di interventi complessi, come quelli incentivati dal superbonus». Infine, l’indagine evidenzia la presenza di diffuse difficoltà – rilevate nel 47,8% dei casi – di gestione dell’asseverazione e del visto di conformità

Sul tono della domanda nel secondo semestre del 2020 influisce una elevata propensione delle famiglie ad effettuare manutenzione straordinaria della abitazione e l’introduzione del superbonus del 110%, ma la burocrazia potrebbe ridurre l’efficacia anticiclica dell’incentivo fiscale. 

«I risultati della survey, condotta su oltre 2.400 micro e piccole imprese – prosegue lo studio – realizzata in collaborazione con l’Osservatorio MPI di Confartigianato Lombardia e pubblicata nell’11° report Covid-19, evidenziano che il 23% delle micro e piccole imprese delle costruzioni ha già ricevuto segnali di mercato di utilizzo del superbonus, dai primi contatti e preventivi, fino all’inizio lavori. Tra queste, il 52,3% segnala il ritardato inizio delle attività a causa di problemi burocratici, legati a sanatorie ad esempio, e il 42,5% indica la mancata risposta di uffici comunali e pubbliche amministrazioni. La quota di imprese che segnalano la mancata risposta degli uffici pubblici nei comuni con oltre 10 mila abitanti è del 71,6%, doppia rispetto al 36,9% rilevato nei comuni più piccoli, con meno di 10 mila abitanti». 

L’art. 121 del D.L. n. 34/2020 dispone che un contribuente, in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi della detrazione a lui spettante per interventi di recupero del patrimonio edilizio/riqualificazione energetica, può optare per il c.d. “sconto in fattura” ovvero per la “cessione del credito” corrispondente al beneficio fiscale maturato.

Di seguito illustriamo con alcuni esempi le differenze fra le tre diverse modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali. 

LA DETRAZIONE

Un contribuente – per ipotesi, una persona fisica residente in Italia - intende realizzare il c.d. “cappotto termico” su un edificio di proprietà (si ipotizza che sussistano i requisiti per poter beneficiare del c.d. “Superbonus 110%” di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020). La spesa da sostenere è di Euro 20.000: la detrazione IRPEF spettante sarà pari a Euro 22.000 e potrà essere fruita in 5 anni, cioè Euro 4.400 all’anno. In tale ipotesi, il contribuente dovrà avere un’imposta IRPEF a debito di almeno Euro 4.400 ogni anno, affinché possa utilizzare appieno l’agevolazione. In caso contrario, la detrazione fiscale non utilizzata nell’anno andrà persa (sarà comunque possibile fruire delle detrazioni relative alle annualità successive).


LE ALTERNATIVE ALLA DETRAZIONE

Ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/20, per quanto riguarda le spese sostenute nel 2020 e 2021, l’opzione per il c.d. “sconto in fattura” ovvero per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante può essere esercitata per i seguenti interventi:

Superbonus 110

Con riferimento al caso ipotizzato (“Superbonus 110%”) potrebbero prospettarsi le seguenti possibilità.

SCONTO IN FATTURA

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • l’ammontare dello sconto riconosciuto dal fornitore non può mai essere superiore al corrispettivo dovuto per l’intervento agevolato eseguito;
  • le parti (contribuente/committente e fornitore) possono accordarsi per il riconoscimento di uno sconto parziale.

Esempio n. 1 – sconto in fattura totale

Un contribuente sostiene una spesa pari a Euro 20.000, la detrazione fiscale del 110% ammonterebbe ad Euro 22.000. Il fornitore riconosce a tale soggetto uno “sconto in fattura” per l’intero importo dovuto, ossia per Euro 20.000. Ciò comporterà che:

  • il contribuente non effettuerà alcun pagamento al fornitore (l’intero corrispettivo è azzerato dallo sconto);
  • il fornitore - previo assolvimento di alcuni specifici adempimenti (ad esempio, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per lo sconto da parte del contribuente e la successiva accettazione da parte del fornitore), maturerà un credito d’imposta pari a Euro 22.000 (Euro 20.000 x 110%) che potrà utilizzare in compensazione o cedere a terzi (banche incluse).

Esempio n. 2 - sconto in fattura parziale

Un contribuente sostiene una spesa di Euro 20.000 per la quale potrebbe fruire della detrazione del 110% (Euro 22.000). Il fornitore riconosce a tale soggetto uno “sconto in fattura” di Euro 10.000. Ciò comporterà che:

  • il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a Euro 11.000 (Euro 10.000 x 110%) che potrà utilizzare in compensazione o cedere a terzi (banche incluse);
  • il contribuente, per la parte di spesa pagata pari a Euro 10.000, potrà:

– fruire in dichiarazione dei redditi di una detrazione di Euro 11.000 (Euro 10.000 x 110%), Euro 2.200 percinque anni;

– optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante (Euro 11.000) ad altri soggetti, inclusi istituti di credito od altri intermediari finanziari.

CESSIONE DEL CREDITO

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che tale opzione può essere esercitata, sempre con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021, anche sulla base delle rate residue di detrazione non ancora fruite.

In tal caso, l’opzione deve riguardare tutte le rate residue ed è irrevocabile. Così, un contribuente che ha sostenuto una spesa nel 2020 potrebbe scegliere di fruire delle prime 2 rate di detrazione del 110% (2020 - 2021) in dichiarazione dei redditi e cedere (nel 2022) il credito corrispondente alle restanti 3 rate di detrazione.

Esempio n. 3 – cessione del credito totale

La spesa da sostenere – per la quale si ipotizza spettante il “Superbonus 110%” - è di Euro 20.000. In alternativa alla detrazione pari ad Euro 22.000 (Euro 4.400 per cinque anni), il contribuente potrà optare per la cessione del beneficio fiscale di Euro 22.000 a terzi, incluse banche od altri intermediari finanziari. Le banche applicheranno delle commissioni, si ipotizza pari al 7-12%. Ciò significa che – a fronte di Euro 22.000 “ceduti” - l’importo incassato dal contribuente varierebbe da Euro 20.460 a Euro 19.360 (a seconda delle commissioni applicate).

Esempio n. 4 – cessione del credito parziale

La spesa da sostenere – per la quale si ipotizza spettante il “Superbonus 110%” - è di Euro 20.000 e l’impresa propone al committente lo sconto in fattura pari al 50%. Il contribuente pagherà Euro 10.000 all’impresa – che, a sua volta, maturerà un credito d’imposta pari al 110% dello sconto accordato al contribuente (potrà usarlo in compensazione, oppure cederlo a terzi, banche incluse). La detrazione spettante al contribuente sarà dunque pari a Euro 11.000 (Euro 2.200 per cinque anni). In alternativa alla detrazione, il contribuente potrà optare per la cessione del beneficio fiscale di Euro 11.000 a terzi, incluse banche ed altri intermediari finanziari. Le banche applicheranno delle commissioni, si ipotizza pari al 7-12%. Ciò significa che – a fronte di Euro 11.000 “ceduti” - l’importo incassato dal contribuente varierebbe da Euro 10.230 a Euro 9.680 (a seconda delle commissioni applicate).

 

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L'analisi