Emergenza energetica: ecco quando si potrà accendere il riscaldamento. Temperature giù di un grado
Sulla diminuzione di un grado dei valori massimi delle temperature si è discusso per mesi. Ora, la misura passa dalla teoria alla pratica con il Decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022. Con questo si fissano le speciali modalità di funzionamento degli impianti temici di climatizzazione alimentati a gas naturale per la stagione 2022-2023. Il provvedimento riguarda tanto gli edifici residenziali quanto quelli produttivi. L'Italia è stata divisa in sei zone climatiche. Eccole:
Entriamo nel dettaglio delle misure:
Articolo 1, comma 1: stabilisce una riduzione di 15 giorni complessivi per quanto attiene al periodo di accensione degli impianti e di 1 ora per quanto riguarda la durata giornaliera di accensione. Per quanto riguarda la riduzione del periodo di accensione, questa si attua posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio
Articolo 1, comma 3: la durata giornaliera di attivazione degli impianti che non si trovano in zona F (vedere la mappa climatica allegata) deve essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno
LE DEROGHE AL PERIODO DI ACCENSIONE
Le norme si applicano a tutti gli edifici, con alcune eccezioni stabilite dalle deroghe inserite nei commi 4 e 5 dell’articolo 1. Le deroghe interessano:
Gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e assimilabili quando vi siano esigenze tecnologiche o di produzione
Limitatamente alla durata giornaliera, gli edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili e che, pertanto, siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili
Il comma 7 dell’articolo prevede che, durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria siano ridotti di 1° C.
LE DEROGHE ALLA RIDUZIONE DELLA TEMPERATURA
Questa misura, però, non trova applicazione in alcuni casi:
Negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali hanno già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limiti definiti, o dalla circostanza per cui l’energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo
Negli edifici pubblici e privati che rispettano gli obblighi di impianti a fonti rinnovabili e che, pertanto, sono dotati di impianti alimentati a energie rinnovabili