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Divieti di circolazione 2026 per i mezzi pesanti: ecco cosa cambia e quando fermarsi

Divieti di circolazione 2026 per i mezzi pesanti: ecco cosa cambia e quando fermarsi

Chi guida un mezzo pesante sa bene che il calendario non è solo una questione di date. È una mappa di rischi, di multe, di pianificazione. E ogni anno, con l'arrivo del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quel calendario si aggiorna, portando con sé novità che vale la pena conoscere prima di mettersi in cabina.

Per il 2026, il decreto n. 325 del 12 dicembre 2025 ha fissato le regole per la circolazione fuori dai centri abitati dei veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. L'Associazione Spedizionieri e Autotrasportatori della Provincia di Varese (Asea) ha già provveduto a comunicarlo alle imprese associate con la circolare n. 125/2025, evidenziando le novità rispetto all'anno precedente. Due, in particolare, meritano attenzione.

LA NOVITÀ SUI TRATTORI ISOLATI

La principale riguarda i trattori stradali che viaggiano da soli, senza semirimorchio agganciato. Fino al 2025, salvo il caso specifico del trasporto intermodale, questi veicoli erano comunque soggetti ai divieti di circolazione nelle giornate stabilite, anche se viaggiavano vuoti e senza carico. Una disposizione che aveva generato nel tempo più di qualche mal di testa operativo.

Il nuovo testo dell'articolo 1, comma 6 del decreto cambia le cose in modo significativo: il calendario dei divieti non si applica più ai trattori stradali quando viaggiano isolati nel tragitto di rientro in sede o per recarsi nel luogo di aggancio di un semirimorchio. In altre parole, il trattore che torna al deposito dopo aver consegnato il rimorchio, o che si sposta per agganciarne uno nuovo, è libero di muoversi anche nei giorni di divieto. Una flessibilità operativa attesa da tempo, che alleggerisce in modo concreto la gestione delle flotte.

IL TRASPORTO INTERMODALE STRADA-ROTAIA

La seconda novità riguarda il trasporto intermodale su ferrovia con origine e destinazione entrambe in Italia. L'articolo 6, comma 2 è stato riformulato per includere esplicitamente anche i veicoli impiegati su tratte nazionali, non solo quelle con destinazione all'estero. La condizione resta quella della documentazione adeguata: occorre avere con sé i documenti attestanti la destinazione del viaggio e la lettera di prenotazione o il titolo di viaggio per il treno. Ma il perimetro dell'esenzione si allarga, coerentemente con la spinta verso modalità di trasporto più sostenibili e meno congestionate sulle strade.

QUANDO SI FERMA IL TRAFFICO PESANTE

Il regime dei divieti segue una logica stagionale che si articola lungo tutto l'anno. Nei mesi invernali e primaverili, da gennaio a maggio, il blocco scatta di norma la domenica dalle 9 alle 22, con alcune eccezioni legate alle festività. Così il 1° gennaio, il 6 gennaio, il 1° maggio sono giorni di divieto anche se non cadono di domenica. Per il periodo pasquale 2026 la mappa si fa più articolata: il venerdì 3 aprile il divieto inizia già alle 14, il sabato 4 aprile termina alle 16 (non alle 22), la domenica 5 e il lunedì 6 aprile sono giorni di blocco completo dalle 9 alle 22, mentre il martedì 7 aprile il divieto termina già alle 14.

Da giugno in poi, con l'intensificarsi del traffico estivo, le fasce orarie si anticipano: il divieto inizia alle 7 invece che alle 9. In luglio compaiono i sabati con blocco dalle 8 alle 16, mentre ad agosto si raggiunge il picco con le giornate più lunghe e complesse: il sabato 15 agosto, per esempio, il divieto dura dalle 7 alle 22, e il giorno successivo, domenica 16, altrettanto.

Il calendario si chiude a dicembre con le festività natalizie: il 25 e il 26 dicembre sono entrambi giorni di divieto, così come il 27, domenica. Una coda che riguarda soprattutto chi opera nella distribuzione e nei settori legati ai consumi delle feste.

Due date particolari segnalate da Asea meritano di essere annotate a parte: lunedì 5 gennaio, con divieto dalle 16 alle 22 (a scavalco dell'Epifania), e sabato 30 maggio, con divieto dalle 9 alle 14 (vigilia della domenica di Pentecoste).

LE SANZIONI

Chi non rispetta i divieti rischia una sanzione amministrativa che va da 430 a 1.731 euro. A questo si aggiunge la sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi e la sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo. Se al momento dell'accertamento il conducente non si ferma e prosegue il viaggio nonostante l'intimazione dell'agente, la sospensione della patente sale a un range da due a sei mesi. Non si tratta, insomma, di infrazioni trascurabili: sul piano economico e su quello della continuità operativa, il costo di una violazione può superare di molto il tempo guadagnato.

Asea ricorda infine che può presentare per conto delle imprese associate le richieste di autorizzazione in deroga alla Prefettura di Varese, nei casi previsti dalla normativa. Per chi si trovasse in situazioni particolari — trasporti urgenti, cicli produttivi continui, esigenze di approvvigionamento documentate — la deroga è uno strumento previsto e accessibile, purché richiesta con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data di partenza.