
Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2022, n. 70 è stato pubblicato il Decreto legge n. 24 del 24 marzo scorso recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
Di seguito si riporta una sintesi delle principali disposizioni, rinviando per gli approfondimenti alla lettura del provvedimento.
Isolamento e autosorveglianza (art. 4)
L’articolo 4, che riproduce con alcune modifiche il contenuto dell’articolo 2 del DL n. 221/2021, introduce l’articolo 10-ter nel DL n. 52/2021 (decreto Riaperture). In particolare, a decorrere dal 01 aprile 2022, alle persone risultate positive al COVID-19, e fino all’accertamento della guarigione, viene fatto divieto di spostarsi dalla propria abitazione o dimora (regime di isolamento).
Dalla stessa data, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19, non si applica l’obbligo di isolamento, bensì il regime dell’autosorveglianza. Pertanto, avranno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti per dieci giorni dalla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19, nonché l’obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati. In quest’ultimo caso, la cessazione è determinata dalla trasmissione, con modalità anche elettroniche, all’Asl competente, del referto con esito negativo.
Le modalità attuative delle disposizioni sono definite con circolare del Ministero della salute.
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 5)
Fino al 30 aprile 2022, viene confermato l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso e l’utilizzo di alcuni mezzi di trasporto (tra cui navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, tpl, autobus che collegano più di due regioni con itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, ecc).
Sempre fino al 30 aprile 2022 è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso (ad eccezione delle abitazioni private) sul territorio nazionale; inoltre i lavoratori, al fine di rispettare l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI), possono utilizzare le mascherine chirurgiche.
Graduale eliminazione del green pass base (art. 6)
Dal 1° aprile 2022 al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base (certificato che si ottiene da vaccinazione, guarigione o test) l’accesso, tra l’altro a:
Dal 1° aprile 2022 il green pass base non verrà più richiesto per una serie di servizi, tra cui per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali.
Impiego green pass base per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto (art. 6, comma 5)
Dal 1° aprile 2022 al 30 aprile 2022 è richiesto il possesso del green pass base per l’accesso e l’utilizzo di alcuni mezzi di trasporto (tra cui navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, tpl, autobus che collegano due o più regioni con itinerari, orari, frequenza e prezzi prestabiliti, ecc). Nessuna certificazione verde sarà necessaria per l’utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale o regionale.
Green pass e obbligo vaccinale nel settore privato (art. 6, comma 8 e art. 8, commi 2 e 6)
Con riferimento alla certificazione verde base e agli obblighi vaccinali nei luoghi di lavoro nel settore privato, le disposizioni prevedono quanto segue:
Attività per le quali è richiesto il green pass rafforzato (art. 7)
L’articolo 7 elenca le attività per le quali, dal 01 aprile 2022 al 30 aprile 2022, è richiesto il possesso del green pass rafforzato, tra le quali compaiono ancora (alla lettera b) lo svolgimento di convegni e congressi.
Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19 (art. 10)
L’articolo 10 reca alcune proroghe dei termini correlati alla pandemia da COVID-19. In particolare:
Oltre a restare in vigore le procedure semplificate per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working, possono continuare ad applicarsi modalità di lavoro agile ai rapporti di lavoro subordinato anche in assenza della sottoscrizione degli accordi individuali.
Sanzioni e controlli (art. 11)
Dal 1° aprile 2022, in caso di violazione delle seguenti disposizioni del D.L. 52/2021:
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro (prevista dall’articolo 4 del D.L. 19/2020), nonché la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni a partire dalla terza violazione, commessa in giornata diversa, dell’obbligo di verifica, da parte di titolari o gestori, del rispetto delle disposizioni sulle certificazioni verdi per l’accesso a determinati servizi e attività.
Abrogazioni (art. 14)
Dal 1° aprile 2022, sono abrogate una serie di disposizioni del D.L. 52/2021 per effetto delle quali decadrà il sistema a colori per le Regioni.