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Superbonus: da oggi è valida la Cila. E per le imprese in crisi c'è una nuova soluzione

Superbonus: da oggi è valida la Cila. E per le imprese in crisi c'è una nuova soluzione

SUPERBONUS AL 110%: DA OGGI E’ VALIDA LA SUPERCILA
Lo scrive il Sole 24 Ore: “Da oggi sarà possibile utilizzare la Cilas, il modello di Comunicazione inizio lavori asseverata – superbonus approvata ieri dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali”. Con la Cilas, sono tre i cardini della semplificazione:

  • non occorre documentare lo “stato legittimo” degli immobili con lavori al 110%. Resteranno i controlli da parte dei Comuni sugli abusi edilizi (che bloccano la concessione del bonus);
  • il professionista incaricato attesterà l’esistenza del titolo abilitativo, dell’esistenza di eventuali condoni edilizi o del fatto che la costruzione sia precedente al 1° settembre 1967;
  • la Cilas potrà anche essere presentata come variante a quella già esistente per i lavori già in corso per lavori da superbonus;
  • le misure di semplificazione non potranno essere applicate agli interventi di super sismabonus con demolizione e ricostruzione integrale.

La nuova normativa permette l’utilizzo della Cilas anche per gli interventi su parti strutturali dell’edificio, considerati manutenzione straordinaria. Il modello della Cilas è già disponibile online su: www.funzionepubblica.gov.it/files/Modulo_CILA_Superbonus.pdf.


CRISI D’IMPRESA: LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER RESTARE SUL MERCATO

Crisi d'impresa

Si chiama “composizione negoziata”, ed è il nuovo strumento di tipo negoziale e stragiudiziale operativo dal 15 novembre. Si legge sul Sole 24 Ore, che “la composizione negoziata vuole agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche attraverso la cessione dell’azienda o di un ramo di essa”.

  • La procedura. L’imprenditore in difficoltà può intraprendere la negoziazione chiedendo la nomina di un esperto che valuti lo stato dell’impresa e che lo assista nelle trattative da attivare per il buon esisto della composizione negoziata.
  • Percorso stragiudiziale. Non si ricorre al tribunale: le trattative si svolgono tra l’imprenditore e le parti interessate con l’ausilio dell’esperto.
  • L’esperto. E’ specializzato nel campo della ristrutturazione, indipendente e munito di specifiche competenze per agevolare le trattative necessarie. L’esperto dovrà essere iscritto in un apposito elenco della Camera di Commercio.
  • La domanda. L’istanza di accesso alla composizione negoziata si presenta attraverso una piattaforma dal sito della Camera di Commercio presso il cui registro delle imprese è iscritto l’imprenditore che la inoltra.


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Cig

lavoro. Ne scrive “La Stampa”:

  • Contratto di espansione. Viene esteso anche alle imprese che occupano più di 50 dipendenti. Per superare il ricorso alla cassa in deroga viene istituito il Fondo Emergenziale Intersettoriale (Fei) che interviene quale assicurazione residuale in presenza di eventi di particolare gravità.
  • Indennità di continuità reddituale. Per i lavoratori autonomi è già in vigore la nuova Iscro, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per chi è iscritto alla Gestione separata ed esercita per professione abituale attività di lavoro autonomo.
  • Fondi di solidarietà anche per microaziende. Confermati i Fondi di solidarietà bilaterali; copertura obbligatoria anche ai datori di lavoro che occupano da 1 a 5 dipendenti.
  • Estensione della cassa ordinaria. La cassa integrazione ordinaria (Cigo) verrà estesa a tutte le imprese che oggi non sono coperte da strumenti ordinari e che non aderiscono a fondi di solidarietà bilaterali. La cassa straordinaria (Cigs) viene estesa a tutti i datori di lavoro che non accedono ai trattamenti di integrazione salariale.
  • Meno rigido l’accesso alla Naspi. I requisiti di accesso alla Naspi vengono resi meno rigidi: si elimina quello delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi, ma rimane quello delle 13 settimane negli ultimi 4 anni. Si potenzia anche la Dis-Coll: la durata passa da 6 mesi a un anno e si garantisce un numero di mesi di beneficio pari ai mesi di contribuzione versata.