
E’ stato firmato lunedì sera, dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, il decreto prezzari destinato a diventare il riferimento per tutte le asseverazioni di lavori di efficientamento energetico ricompresi nell’ecobonus, superecobonus, bonus casa e bonus facciate.
Validi altri prezzari per gli interventi esclusi dalle tabelle del Decreto
Ne sono esclusi solo gli interventi non inseriti nelle tabelle del Decreto e ai quali si applicheranno altri prezzari come quello della casa editrice Dei, gli elenchi delle Regioni e delle Province autonome o i listini delle Camere di commercio. Per evitare speculazioni, su queste voci sarà indispensabile ottenere l’asseverazione di congruità della spesa rilasciata da un tecnico abilitato.
Il superamento dei costi dei lavori edilizi rispetto alle cifre massime determinate nel decreto comporterà l'applicazione delle agevolazioni fiscali solo entro quei limiti. Per la parte eccedente quelle somme non si applicherà il bonus fiscale.
Costi definiti e distinti per tipologia di intervento
Sul Decreto del Mite, Confartigianato Imprese ha espresso un parere più che favorevole perché recepisce molte delle indicazioni della Confederazione e introduce un importante elemento di stabilizzazione sul fronte dei costi, ben definiti e distinti per tipologia di intervento. Le nuove tariffe si applicheranno dopo 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale. Il Decreto ha ricevuto il plauso anche delle imprese perché ha confermato che «i costi esposti nelle tabelle si intendono al netto di Iva, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni». Con questa decisione, gli elementi più “delicati” sui quali le aziende fanno leva per evitare di lavorare in perdita restano al di fuori dei massimali.
Saltano dalle tabelle del Decreto, che prende in considerazione 34 voci, gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistema di accumulo dell’energia elettrica e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Si tiene conto dei rincari delle materie prime e dell’inflazione
I costi massimi agevolabili tengono conto dell’aumento dei costi delle materie prime, dell'aumento dell'inflazione, dei maggiori oneri professionali connessi agli interventi di riqualificazione profonda e dell'ampia eterogeneità (complessità realizzativa) degli interventi di installazione di isolamento termico delle superfici opache disperdenti, di pompe di calore e di sistemi radianti.
Fase transitoria di 30 giorni per rifare i conti
L’entrata in vigore del Decreto, che si applica ai soli casi di cessione del credito o sconto in fattura, vedrà una fase transitoria di trenta giorni. Per evitare eventuali disallineamenti tra i computi metrici e le successive asseverazioni, già da oggi si dovrà valutare se congelare la propria posizione con la presentazione, prima dell’entrata in vigore del decreto, di una Cilas (si applicheranno vecchie regole e vecchi prezzi ignorando le nuove tabelle), oppure capire se potrebbe essere più conveniente utilizzare i nuovi parametri. I valori dei costi massimi saranno rivisti periodicamente in base agli esiti del monitoraggio condotto da Enea.
Alcuni esempi
Italia oggi ha pubblicato alcuni esempi sulle cifre da parametrare per la messa in opera. Per un isolamento delle coperture esterne in strutture opache verticali, il cosiddetto cappotto, si va da un minimo di 240 euro al metro quadro a un massimo di 295 a seconda che si tratti di parete ventilata o non ventilata e anche in base alla zona climatica. Per le strutture opache orizzontali l'isolamento coperture esterno avrà un costo massimo omnicomprensivo di 230 /m2 mentre per l'interno non dovrà superare i 110 /m2. Un isolamento pavimenti esterno dovrà essere ricompreso entro 155 /m2, Interno/terreno 170 /m2. Nelle zone climatiche più fredde per una sostituzione dei serramenti la soglia sarà di 875 /m2.