Bonus nell'edilizia: le proroghe fino al 2024 e i "lasciapassare" per le detrazioni
VISTI E ASSEVERAZIONI, I LASCIAPASSARE AI BONUS EDILIZI
Lo scrive il Sole 24 Ore: “Per sfruttare i bonus edilizi, i contribuenti devono mettere in fila quattro variabili: la tipologia di intervento, il bonus corrispondente, l’utilizzo che se ne vuole fare (detrazione, cessione o sconto in fattura) e i tempi di realizzazione”. Il quotidiano economico entra nel dettaglio:
Superbonus al 110%. L’asseverazione di congruità delle spese sostenute e il visto di conformità sono sempre stati indispensabili, ma fino al 12 novembre scorso il visto si poteva evitare se la detrazione era sfruttata in dichiarazione e non fatta circolare. Il visto di conformità specifico non serve se il contribuente presenta il 730 o il modello Redditi precompilato, oppure predispone il 730 tramite sostituto di imposta. L’estensione degli adempimenti si applica, anche alle imprese, con riferimento alle fatture emesse e – per gli altri soggetti – ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021. Per quanto riguarda le asseverazioni tecniche, bisogna fare riferimento alle regole relative i singoli interventi.
Ecobonus. A regolamentare le attestazioni tecniche (sempre necessarie) e l’asseverazione di congruità è il decreto Mise Requisiti. Per quanto riguarda la verifica sui prezzi, la legge di Bilancio 2022 ha esonerato gli interventi realizzati in edilizia libera e quelli di importo complessivo non superiore a 10mila euro, bonus facciate escluso.
Altri bonus (sismabonus ordinario, bonus casa, bonus facciate “non termico”, bonus barriere architettoniche al 75%...). Se in questi casi ci si limita alla detrazione in dichiarazione, non ci sono adempimenti specifici se non quelli già richiesti per i bonus edilizi. Invece, dal 12 novembre scorso per cedere o scontare il beneficio bisogna munirsi dell’asseverazione prezzi e del visto di conformità, fatta eccezione per gli interventi di edilizia libera e per quelli di importo complessivo non superiore a 10mila euro (ne è escluso il bonus facciate). I corrispettivi pagati per queste prestazioni professionali sono detraibili.
DALL’ECOBONUS AL BONUS MOBILI, ECCO IL CALENDARIO FINO AL 2024
Si legge sul Sole 24 Ore che, “fino al 31 dicembre 2024, sono ancora applicabili le
detrazioni Irpef e/o Ires su alcuni interventi”. Ecco quali:
Recupero patrimonio edilizio. Detrazione Irpef del 50% (il cosiddetto bonus casa, che dal 2025 in poi potrebbe tornare al 36% a regime) da ripartire in 10 anni. Il limite di spesa per unità immobiliare è di 96mila euro.
Interventi antisismici. Interessa le abitazioni e le attività produttive ubicate nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Detrazione Irpef o Ires de 50-70-75-80-85% da ripartire in 5 anni. Limite di spesa a 96mila euro.
Acquisto mobili e grandi elettrodomestici. Detrazione Irpef del 50%, con un limite di spesa che è di 10mila euro per il 2022 e di 5mila euro per il 2023 e 2024.
Sistemazione del verde. Detrazione Irpef del 36% fino ad un limite di spesa di 5mila euro.
Risparmio energetico “qualificato”. Detrazione Irpef o Ires del 50-65-70-75-80-85% da ripartire in 10 anni.
Bonus facciate. E’ stato prorogato fino al 31 dicembre 2022. Detrazione Irpef e Ires del 90% nel 2020 e nel 2021; del 60% nel 2022. Da ripartire in 10 anni.
Bonus colonnine ordinario. Detrazione del 50%. In vigore, oggi, solo se trainato al 110% dal superecobonus.
Eliminazione barriere architettoniche. E’ stato introdotto solo per il 2022: la detrazione Irpef e Ires è del 75%.
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