
INVESTIMENTI BENI 4.0: BONUS RINFORZATO FINO AL 50%
Lo si legge sul Sole 24 Ore: «Per gli investimenti in beni ordinari strumentali nuovi, l’aliquota del credito di imposta è aumentata dal 6 al 10%, con l’estensione anche ai beni immateriali (per esempio software) e con l’aumento al 15% per gli investimenti strumentali tecnologici». Inoltre: per gli investimenti in beni 4.0, l’aliquota è aumentata dal 40 al 50%, almeno per il primo scaglione (quello fino a 2,5 milioni). Sono previsti due altri scaglioni, con il credito che scende dal 30% fino a 10 milioni e al 10% tra 10 e 20 milioni. Per gli investimenti in software 4.0, il credito di imposta aumenta dal 15 al 20%. Inoltre, per gli investimenti 4.0 superiori a 300mila euro è confermata l’esigenza di una perizia che, a differenza del passato, deve essere asseverata. Il credito è a “consumo più rapido” o a “consumo immediato”: il primo è in tre quote annuali e non più in 5; il secondo può essere utilizzato già dal periodo in corso e non si deve attendere l’esercizio successivo.
BENI STRUMENTALI: COMPENSAZIONE NEL QUADRO RU SENZA LIMITI ANNUALI
«Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24», si legge sul Sole 24 Ore. L’utilizzo del credito non è soggetto al limite generale annuale di compensazione “orizzontale” di 700mila euro. Non rientra, inoltre, nel limite annuale di utilizzazione dei crediti di imposta derivanti dal quadro RU, pari a 250mila euro, e non ricade nel divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro. L’ammontare dei crediti di imposta per investimenti deve essere indicato nella sezione I del quadro RU della dichiarazione dei redditi, «compilando un distinto modulo per ciascuna tipologia di investimento agevolabile e riportando gli specifici codici che contraddistinguono le diverse fattispecie di bene agevolabile».
SUPER E IPER AMMORTAMENTO: NELLA DICHIARAZIONE ANCHE GLI INVESTIMENTI PRENOTATI NEL 2019
Lo scrive il Sole 24 Ore: «L’istituzione dei crediti d’imposta per nuovi investimenti non deve far dimenticare alle imprese che, nella compilazione del modello Redditi, le nuove agevolazioni coesistono con i “super” e gli “iper-ammortamenti” previgenti. E ciò non solo per la naturale prosecuzione delle variazioni dichiarative collegate alle quote maggiorate sugli investimenti agevolabili realizzati sino al 2019, ma anche per la prima quota degli investimenti 2020 che, in quanto “prenotati” nel 2019 secondo le disposizioni vigenti al momento, non beneficiano dei crediti di imposta ma della deduzione a quadro RF». Inoltre, ci si può assicurare l’applicabilità dell’agevolazione in vigore al momento in cui il contratto relativo all’investimento è stato sottoscritto, insieme al versamento di un acconto di almeno il 20% dell’importo totale. Anche se il bene viene consegnato l’anno dopo.
BENI STRUMENTALI NUOVI, UN CREDITO EXTRALARGE
Lo scrive Italia Oggi: «Il nuovo credito di imposta per i beni strumentali nuovi si fa extralarge. Anche per i soggetti con volume di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, il credito di imposta del 10% sugli acquisti di beni strumentali nuovi di tipo ordinario (non Impresa 4.0) potrà essere utilizzato in compensazione in unica quota annuale». La novità si applica agli investimenti effettuati a decorrere da 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Anche i soggetti di maggiori dimensioni potranno utilizzare il credito di imposta in un’unica quota (in origine erano tre). Anche il credito di imposta relativo all’acquisto di beni strumentali nuovi non 4.0, entrati in funzione in questi primi mesi del 2021, «potrà essere utilizzato anche dai soggetti di maggiori dimensioni, in unica soluzione, per la compensazione delle imprese».