
Da domani, martedì 1° febbraio 2022, cambia tutto. Perché da domani arriva la nuova stretta anti-Covid. E il possesso del green pass "base" (che si ottiene con il tampone) o "rafforzato" (quello che viene rilasciato dopo la vaccinazione o dopo essere guariti dal Covid) farà la differenza.
Le attività con l’obbligo del green pass
Dopo una prima tappa su parrucchieri, barbieri ed estetiste (servizi alla persona) ai quali dal 20 gennaio si può accedere solo con passaporto verde, il Dpcm del 21 gennaio 2022 ha esteso il possesso del green pass - “base” o “rafforzato” - per accedere ai negozi nei centri commerciali nei giorni feriali (esclusi i prefestivi), per entrare nei negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, farmacie), per accedere a tutti gli uffici pubblici, ai servizi postali, bancari e finanziari. E in tutte quelle attività collocate al di fuori dei beni essenziali: abbigliamento, giocattoli, cosmetici, libri e giornali (solo nel caso l’edicola sia al chiuso). Il green pass servirà anche per recarsi dal tabaccaio.
Le attività “no green pass”
Per accedere ad alcune attività commerciali:
Inoltre, niente green pass anche per fare la spesa nei mercati rionali o per fare acquisti nelle bancarelle dei venditori ambulanti, per rifornirsi di carburante, per recarsi nell’ambulatorio del medico di base, dal dentista o dal veterinario. Il certificato non servirà, inoltre, a chi deve entrare in una caserma dei carabinieri o in un posto di polizia per presentare una denuncia o per qualsiasi altro motivo. E questo vale anche per chi è testimone, o imputato, in un processo e deve accedere al palazzo di giustizia.
I dubbi da sciogliere
Dal tabaccaio sì, ma dal commercialista no. Il Decreto, infatti, impone l’obbligo solo per i clienti delle attività commerciali e, ad una prima lettura, esclude coloro che devono accedere ad uno studio professionale (commercialisti, notari, avvocati…).
L’obbligo per gli over 50: verifiche e protezione dei dati personali
Dal 15 febbraio, invece, il green pass “rafforzato” è esteso ai lavoratori pubblici e privati dai 50 anni di età. Solo con questo si potrà accedere ai luoghi di lavoro. Tenuto alla verifica del certificato verde è il titolare dell’attività. Nell’ambito della protezione dei dati personali, i titolari delle attività economiche dovranno nominare dei soggetti autorizzati, e debitamente formati, alla verifica del green pass degli avventori, attraverso apposita lettera di nomina.
Tale nomina riporterà le necessarie istruzioni sull’esercizio delle attività di verifica, e indicherà le modalità ritenute idonee a tutelare la riservatezza della persona nei confronti dei terzi durante il controllo del green pass ed eventualmente del documento di identità
L’attività di verifica dovrà avvenire esclusivamente attraverso l’utilizzo della app ufficiale Verifica c19 disponibile gratuitamente su Apple store e Google Play store. La app VerificaC19 è stata realizzata anche per funzionare off line. Particolare attenzione deve essere posta sulla tipologia di green pass da verificare - se base, rafforzato o booster - in base al tipo di attività per la quale è richiesto il green pass.
La trasparenza e il Gdpr
Il titolare dovrà garantire il principio di trasparenza rendendo disponibili ai soggetti interessati un’adeguata informativa in merito al trattamento effettuato come previsto dal GDPR ex artt. 5 e 13. È consigliabile esporre l’informativa nei pressi del luogo in cui viene effettuata la verifica per consentire agli interessati di poterla consultare.
Infine, il trattamento di verifica del green pass deve essere riportato sul registro dei trattamenti per dimostrare l’accountability del Titolare come stabilito dal GDPR.
La tabella con le principali novità e le relative date di entrata in vigore dell'obbligo