E’ necessario fare un po’ di chiarezza, perché alcune notizie pubblicate in questi ultimi giorni su siti internet e social hanno generato confusione tra le imprese del settore.
Cosa dice l’articolo 5 del Regolamento 2017/745?
Prevede che alcuni dispositivi medici possano essere fabbricati e utilizzati all’interno delle istituzioni sanitarie per rispondere alle esigenze specifiche dei pazienti destinatari. Esigenze che non possono essere soddisfatte, o non possono esserlo al livello appropriato di prestazioni, da un dispositivo equivalente con marcatura CE disponibile sul mercato.
Questi dispositivi sono esentati dalle disposizioni del Regolamento Ue?
Sì. La maggior parte delle disposizioni del Regolamento Ue 2017/745, infatti, non riguardano questi dispositivi. A condizione, però, che l’istituzione sanitaria rispetti le specifiche condizioni previste per la loro fabbricazione ed uso in modo che possano garantire il massimo livello di protezione della salute.
Come orientare le imprese su questo tema?
Il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici (MDCG) ha pubblicato il documento MDCG-2023-1 contenente alcuni orientamenti sul tema. Il documento è destinato agli operatori sanitari che progettano, producono, modificano e utilizzano dispositivi interni. Ma è rivolto anche alle autorità nazionali competenti in modo da promuovere l’applicazione armonizzata dell’articolo 5, paragrafo 5.
Entriamo nei dettagli del documento:
DEFINIZIONI
Cosa si intende con Dispositivo interno?
Un dispositivo fabbricato e utilizzato solo all’interno di un’istituzione sanitaria stabilita nell’Unione europea e che soddisfa tutte le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5 dell’MDR (Regolamento Ue 2017/745)
Quali i requisiti generali di sicurezza e prestazione?
I pertinenti requisiti generali di sicurezza e prestazione dell’MDR si applicano ai dispositivi interni e sono stabiliti nell’allegato I del Regolamento.
Cosa si intende con istituzione sanitaria?
Un’organizzazione il cui scopo è la cura o il trattamento dei pazienti e la promozione della salute pubblica (definizioni 36 del MDR). Secondo le definizioni 29 e 30 dell’MDR, le istituzioni sanitaria comprendono gli ospedali e le istituzioni, come i laboratori e gli istituti pubblici che sostengono il sistema sanitario e/o rispondono alle esigenze dei pazienti, ma che non li trattano o li curano direttamente. Il concetto di istituzione sanitaria non comprende le istituzioni che affermano principalmente di perseguire interessi sanitari o stili di vita sani, come palestre, Spa, centri benessere e fitness.
CONDIZIONI E ADEMPIMENTI
Una struttura sanitaria, qualora decidesse di fabbricare un dispositivo medico al suo interno deve prima documentare il rispetto di alcune condizioni preliminari e, poi, se del caso fabbricare seguendo gli adempimenti specificatamente previsti.
CONDIZIONI PRELIMINARI
Nella documentazione riguardante il manufatto, l’istituzione sanitaria deve giustificare:
Cosa si intende con gruppo di pazienti?
Qualche esempio: la popolazione target dell’istituzione sanitaria è pediatrica, mentre i dispositivi marcati CE presenti sul mercato sono destinati solo alla popolazione adulta e vi sono differenze significative nei valori tra adulti e bambini (alcuni livelli ormonali, per esempio).
Equivalenza o non equivalenza?
La “non equivalenza” deve essere dimostrata prendendo a riferimento l’allegato XIV punto 3 del Regolamento, dove sono descritte le caratteristiche da considerare tecniche, biologiche e cliniche:
Inoltre, l’istituzione sanitaria deve giustificare:
Un ospedale può essere una persona giuridica quando esiste una sola istituzione sanitaria (un organizzatore) all’interno dell’ospedale, oppure un ospedale può ospitare diverse persone giuridiche quando ci sono diverse istituzioni sanitarie (diversi organizzatori) all’interno dello stesso ospedale. Le diverse istituzioni sanitarie possono avere diversi numeri organizzativi e diversi sistemi di gestione della qualità. Altro caso: diversi ospedali possono appartenere alla stessa entità giuridica quando fanno tutti parte di un’istituzione sanitaria (un organizzatore). Condividono lo stesso numero organizzativo, gli stessi obiettivi di qualità e sistemi di gestione della qualità e la stessa strategia sanitaria, anche se potrebbero essere distribuiti in sedi diverse |
CONCLUSIONE
Alla luce di quanto scritto, i dispositivi medici non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento 2017/745. Di conseguenza, questo articolo non autorizza gli studi medici odontoiatrici alla produzione di Dispositivi Medici su Misura.