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Sessanta giorni scritti, novanta effettivi

Sessanta giorni scritti, novanta effettivi

La Guida Operativa 03 di Confartigianato Imprese Varese, «A quali condizioni consegnare a credito», dedica la sezione 5 ai termini di pagamento che valgono quando il contratto non li fissa, e suggerisce di separare due variabili: quanti giorni e da quando. L'articolo riprende la seconda: nella trattativa si discute quasi sempre del numero, mentre il punto di partenza resta spesso scritto nei documenti del cliente e fuori dal controllo del fornitore.

Lo stesso termine, tre scadenze

Una piccola impresa consegna componenti a un cliente giovedì 4 febbraio 2027. Lo stesso giorno il Sistema di interscambio (SdI), il canale dell'Agenzia delle entrate attraverso cui passano le fatture elettroniche, recapita la fattura. Il termine concordato è di sessanta giorni. Il caso è ipotetico: date e importi sono costruiti per l'esempio e non provengono da un rapporto reale. Si suppone che sia una vendita ordinaria fra imprese, non un rapporto di subfornitura. Nella subfornitura il termine si conta dalla consegna e non può superare i sessanta giorni; soltanto accordi nazionali o territoriali, sottoscritti dalle rappresentanze dei subfornitori e dei committenti, possono portarlo fino a novanta (art. 3, legge 192/1998).

La scadenza cambia secondo la formula con cui il termine è scritto.

Formula del contratto

Da quando si contano

Scadenza

Giorni dalla consegna

«60 giorni dal ricevimento della fattura»

4 febbraio 2027, consegna della fattura dallo SdI

5 aprile 2027

60

«60 giorni decorrenti dalla fine del mese di emissione della fattura»

28 febbraio 2027, fine del mese della fattura

29 aprile 2027

84

«60 giorni dall'accettazione della fornitura», con esito del collaudo comunicato il trentesimo giorno

6 marzo 2027, accettazione

5 maggio 2027

90

 

Tabella 1. Caso ipotetico: consegna e fattura il 4 febbraio 2027, termine di sessanta giorni di calendario. Le tre scadenze cadono in giorni lavorativi.

In tutti e tre i casi il contratto dice «sessanta giorni». Fra la prima e la terza formula il cliente ottiene un mese di credito in più. Con la prima formula, un pagamento del 5 maggio sarebbe in ritardo di trenta giorni: su una fattura di 20.000 euro il cliente dovrebbe circa 171 euro di interessi di mora (20.000 € × 10,40% × 30/365 = 170,96 €), più 40 euro di rimborso forfettario per i costi di recupero. Con la terza formula, se la clausola è valida, lo stesso pagamento è puntuale e non maturano interessi di mora né il rimborso forfettario. Il tasso del 10,40% è quello in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 e serve qui soltanto a dare un ordine di grandezza: per il 2027 vale il tasso che il Ministero dell'economia e delle finanze pubblicherà a gennaio e a luglio.

Che cosa dice la legge sul punto di partenza

Quando il contratto non fissa un termine, il d.lgs. 231/2002 prevede trenta giorni e stabilisce da dove contarli (art. 4, comma 2): dal ricevimento della fattura; dal ricevimento della merce, se la data di ricevimento della fattura è incerta o se la fattura arriva prima della merce; dall'accettazione o dalla verifica della merce, se la legge o il contratto le prevedono e la fattura è ricevuta entro la data dell'accettazione o della verifica. Quando lo SdI recapita la fattura, la ricevuta di consegna ne documenta la data di ricevimento, e la guida lo tratta come il caso ordinario. Se il recapito non riesce, la fattura è messa a disposizione del cliente nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate: le regole fiscali che in quel caso fissano la data di ricezione non stabiliscono, da sole, da quando decorre il pagamento.

Fra imprese le parti possono concordare termini più lunghi (art. 4, comma 3). La clausola sul termine va provata per iscritto; oltre i sessanta giorni deve anche essere pattuita espressamente e non essere gravemente iniqua per il creditore.

Sul momento di partenza la legge pone due limiti. Il primo riguarda il collaudo: la procedura che accerta la conformità della merce o del servizio non può durare più di trenta giorni dalla consegna, salvo un accordo diverso espresso, provato per iscritto e non gravemente iniquo per il creditore (art. 4, comma 6). Il secondo riguarda le correzioni: per il termine legale, le richieste di integrazione o modifica formali della fattura non hanno effetto sulla decorrenza (art. 4, comma 2, lettera a). Quando il cliente rinvia una fattura perché incompleta, conviene farsi indicare per iscritto che cosa manca e conservare la richiesta.

Nei rapporti con la pubblica amministrazione la legge dichiara nulla la clausola che predetermina o modifica la data di ricevimento della fattura (art. 7, comma 5). Fra imprese questa nullità espressa non c'è. Una clausola sulla decorrenza che danneggia gravemente il creditore ricade nella regola generale dell'art. 7, commi 1 e 2: il giudice la valuta tenendo conto delle circostanze del caso, fra cui lo scostamento dalla prassi commerciale e la natura della merce.

Tre modi in cui la partenza si sposta

–   Il collaudo senza termine. Il cliente lega il pagamento all'accettazione e non dice entro quando la comunicherà. Nella tabella il collaudo si chiude al trentesimo giorno e il pagamento arriva così a novanta giorni dalla consegna. Il collaudo rispetta il limite ordinario di trenta giorni, ma questo non basta, da solo, a stabilire che le condizioni di pagamento siano valide: la grave iniquità resta valutabile secondo l'art. 7. Se il collaudo si prolunga oltre i trenta giorni senza un accordo scritto, il fornitore può richiamare il limite dell'art. 4, comma 6; per farlo deve poter provare la data di consegna.

–   La data scelta dal cliente. Formule come «data fattura fine mese» o «dalla data di registrazione della fattura» legano la partenza al calendario o a un passaggio interno del cliente. La prima è anche ambigua: nella tabella è letta come sessanta giorni contati dalla fine del mese della fattura, ma può essere intesa come sessanta giorni dalla fattura con scadenza spostata a fine mese, e nell'esempio porterebbe al 30 aprile. La data in cui lo SdI recapita la fattura è invece certa, quando il recapito riesce, e risulta dalla ricevuta di consegna che il sistema rilascia al fornitore.

–   La contestazione parziale. Il cliente contesta un lotto e sospende il pagamento dell'intera fattura. Il d.lgs. 231/2002 non regola il caso. Anche senza una clausola, però, il cliente non può sempre sospendere tutto il pagamento: vale la regola generale dell'eccezione di inadempimento, che esclude il rifiuto di pagare quando, viste le circostanze, è contrario alla buona fede (art. 1460 del codice civile). Il modello di condizioni di vendita della guida affronta il caso con una clausola (art. 4 del modello): le contestazioni non sospendono il termine per la parte non contestata. La clausola è inclusa nel blocco di approvazione specifica del modello, da verificare quando si adatta il testo.

Che cosa scrivere prima della prima consegna

–   Indicare l'evento da cui decorre il termine: la data di ricevimento della fattura risultante dalla ricevuta di consegna dello SdI, come nell'art. 4 del modello della guida. Prevedere anche che cosa vale se lo SdI non riesce a recapitarla, per esempio la data di ricevimento delle merci, che la legge usa quando la data di ricevimento della fattura è incerta.

–   Se il cliente chiede un collaudo, fissarne per iscritto la durata in giorni dalla consegna e stabilire che, senza contestazione scritta entro quel termine, la fornitura si intende accettata ai fini del pagamento, ferma la disciplina dei vizi occulti e delle garanzie applicabili.

–   Scrivere che le contestazioni non sospendono il pagamento della parte non contestata e far approvare la clausola con la seconda firma quando rientra fra quelle che la richiedono.

–   Prima di accettare l'ordine del cliente, tradurre la sua formula in giorni dalla consegna. Se l'ordine dice «60 giorni data fattura fine mese, previo collaudo», il conto si fa sul calendario, non sul numero scritto.

–   Conservare la ricevuta di consegna dello SdI, il documento di trasporto firmato da chi riceve la merce e la comunicazione dell'esito del collaudo. Sono le date su cui si calcola la scadenza.

Quando il creditore è una piccola o media impresa e il debitore no, la legge presume gravemente iniqui i «termini di pagamento superiori a sessanta giorni» (art. 7, comma 4-bis), ma non dice da quale evento vadano contati. Resta quindi aperto se un termine di sessanta giorni che, per effetto della decorrenza, arriva a novanta dalla consegna rientri nella presunzione: dipende dall'interpretazione della norma e dal caso, e l'articolo non lo risolve. Prima di far valere la presunzione con il cliente serve la verifica di un professionista o degli uffici dell'associazione.

La Guida Operativa 03, «A quali condizioni consegnare a credito», contiene il modello di condizioni generali di vendita, la tabella dei termini legali e le soglie proposte per sollecito e messa in mora. L'estratto si scarica liberamente da Imprese e Territorio; la guida completa si richiede con il modulo sulla stessa pagina. Testo del d.lgs. 231/2002 consultato su Normattiva il 9 ottobre 2026.

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