Un contratto che firma lo sviluppo: vantaggi e regole delle reti di imprese
Il contratto di rete consente a più imprenditori di collaborare in forma ed ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese, di scambiarsi informazioni, know how o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica e infine di esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

di Ilenia Garavaglia*
“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo”.
Le piccole e medie imprese italiane sembrano aver colto l’essenza del celebre pensiero di Henry Ford, con l’obiettivo di perseguire a pieno le opportunità di business offerte da una ripresa economica che si annuncia essere rapida, anche grazie ai fondi messi in campo dal piano Next Generation dell’Unione Europea.
Con lo scopo di accrescere - individualmente e collettivamente - la propria capacità innovativa e produttiva, la propria reddittività anche attraverso il rafforzamento del potere contrattuale con la condivisione di acquisti, la riduzione dei costi di produzione o la conduzione di attività di marketing congiunto, o anche soltanto per il miglioramento delle condizioni di accesso al credito bancario, sono sempre di più le imprese di piccole e medie dimensioni che hanno sviluppato meccanismi di collaborazione e cooperazione e tra questi vi è certamente la rete di imprese.
Il contratto di rete (introdotto con l’art. 3 comma 4 ter del Decreto Legge n. 5 del 2009, a cui sono state apportate nel corso degli anni importanti modifiche normative ad opera dapprima del Decreto Legge n. 83 del 2012 e poi del Decreto Legge n. 179 del 2012) consente a più imprenditori, attraverso la definizione di un programma comune di rete di collaborare in forma ed ambiti predeterminati attinenti l’esercizio delle proprie imprese, di scambiarsi informazioni, know how o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica e infine di esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
GLI ELEMENTI ESSENZIALI

Affinché sia valido il contratto di rete deve contenere alcuni elementi essenziali quali:
- il nome, la ditta, la ragione o denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
- gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
- la definizione di un programma di rete con l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, soltanto qualora prevista l’istituzione di un fondo comune, la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali conferimenti successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo;
- se il contratto di rete prevede l’istituzione dell’organo comune, il nome, la ditta, la ragione sociale o la denominazione del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio;
- la durata del contratto e le condizioni per l’eventuale esercizio del diritto di recesso anticipato.
- le modalità di adesione degli altri imprenditori;
- le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune;
LA PROCEDURA CORRETTA

Da un punto di vista procedurale una volta sottoscritto il contratto di rete di impresa è necessario iscriverlo nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante; l’efficacia del contratto inizierà infatti a decorrere da quando è stato eseguito l’ultimo degli adempimenti a carico di tutti coloro che sono stati sottoscrittori originari.
Nell’attuale contesto normativo, per opera delle modifiche legislative che sono state introdotte, gli imprenditori che intendono costituire una rete possono sostanzialmente scegliere tra due diverse forme giuridiche: la rete contratto e la rete soggetto.
La rete soggetto, dotata obbligatoriamente di un proprio fondo patrimoniale e di un organo comune, può decidere di acquisire soggettività giuridica diventando di fatto un soggetto di diritto autonomo e distinto rispetto le imprese partecipanti, capace di assumere in proprio obbligazioni giuridiche e fiscalmente autonomo, dotato di propria partita iva, obbligato alla tenuta delle scritture contabili e soggetto a tassazione ai fini delle imposte dirette.
A contrario, nella rete contratto gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridiche dei partecipanti e pertanto la rete rimarrà altresì priva di qualsivoglia soggettività tributaria.
NUMERI IN CRESCITA

Secondo i dati statistici forniti dal Registro delle Imprese sono oltre 40mila le imprese sottoscrittrici di circa 7.800 contratti di rete di imprese, diffuse su tutto il territorio italiano.
Seppur l’obbiettivo primario resta quello di accrescere la propria reddittività, attraverso lo sfruttamento di sinergie comuni che possano consentire l’aumento della produttività o la riduzione dei costi, sono molteplici i benefici che l’operare in rete offre alle imprese.
La rete di imprese si è infatti rivelata lo strumento contrattuale idoneo soprattutto per le piccole e medie imprese per il superamento di quei limiti imposti dalla dimensione aziendale, che, pur nel rispetto e nella salvaguardia della propria individualità, ha consentito alle imprese componenti la rete di competere a livello globale, divenendo un soggetto di dimensioni tali da poter affrontare le sfide del mercato, anche estero.
INCENTIVI ECONOMICI
La partecipazione alla rete di impresa consente altresì di ottenere incentivi economici ai quali singolarmente non si potrebbe accedere (agevolazioni fiscali, finanziamenti e contributi anche a fondo perduto, contratti di sviluppo, programmi di investimento nelle aree di crisi, start-up o pmi innovative), oltre che a partecipare a gare per l’affidamento di contratti pubblici.
Sono notevoli anche i vantaggi che la rete di imprese offre nella gestione del personale, quali la possibilità di assumere in regime di codatorialità il personale dipendente, secondo la regolamentazione prevista nel contratto di rete o la possibilità di distacco del personale tra le imprese componenti la rete in quanto l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare in rete.
La rete di imprese è quindi uno strumento che genera valore per ciascuna azienda aderente, oltre che rafforzare quei vincoli cooperativi indispensabili per raccogliere le sfide del mercato globale.
* Avvocato Giuslavorista Artser