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Lavoro e Green Pass: il datore può richiedere in anticipo al lavoratore di comunicare la mancanza del certificato

Lavoro e Green Pass: il datore può richiedere in anticipo al lavoratore di comunicare la mancanza del certificato

Nell’ambito del decreto legge “Capienze”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata del 7 Ottobre, è stata inserita una disposizione per facilitare la programmazione del lavoro durante la vigenza dell’obbligo del Green Pass per l’accesso nei luoghi di lavoro, prevista a partire da venerdì 15 Ottobre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021.

In particolare l’articolo 3 del decreto prevede che, per specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, il datore di lavoro possa obbligare il lavoratore a comunicare in anticipo la mancanza eventuale del green pass.
L’entità dell’anticipo non è ancora nota anche se, nel pubblico impiego, sembrerebbe essere stata fissata in 48 ore.

Questo è il testo della disposizione:

Art. 3 - Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato.

Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-septies è inserito il seguente:
“Art. 9-octies - Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro.
In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell’articolo 9-quinquies e al comma 6 dell’articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.”

Ne consegue che il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione determina l’assenza ingiustificata del lavoratore con le relative sanzioni.