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Limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti: le misure in vigore dal 1° ottobre 2023

Limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti: le misure in vigore dal 1° ottobre 2023

Sono in vigore le misure strutturali permanenti per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera. In particolare, sono in vigore tutto l'anno le limitazioni della circolazione per i veicoli più inquinanti - benzina euro 0 e 1, diesel euro da 0 a 3 – nei 209 Comuni di Fascia 1 e nei 361 Comuni di Fascia 2 (vedi tabelle allegate) e per i veicoli euro 4 diesel nei territori di Fascia 1 e nei 5 Comuni di Fascia 2 con oltre 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).

LE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE
Dal 1° ottobre 2023 le seguenti limitazioni:

A1) autoveicoli, ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL (trasporto pubblico locale)

Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i seguenti autoveicoli:

  • Non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe “Euro 0 benzina o diesel”)
  • Omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe “Euro 1/I benzina o diesel”)
  • Omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 2/II diesel”)
  • Omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 3/III diesel”)
  • Omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B,1999/96 CE B,1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con disp. antiparticolato) e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 4/IV diesel”)


Le limitazioni che si applicano agli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel, Euro 1/I benzina e diesel, Euro 2/II diesel ed Euro 3/III diesel riguardano i Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 della Lombardia.

Le limitazioni inerenti agli autoveicoli “Euro 4/IV diesel” sono in vigore tutto l'anno e si applicano nei Comuni di Fascia 1 e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti situati in Fascia 2, che sono: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese. 


A2) motoveicoli e ciclomotori a due tempi

Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo di tali veicoli si applicano:

  • Dal lunedì alla domenica, su tutto il territorio regionale, 24 ore su 24, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0
  • Dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, nelle aree urbane dei Comuni di Fascia 1, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1/I


A3) autobus di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)

Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo di tali veicoli si applicano dal lunedì alla domenica, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, 24 ore su 24, per i veicoli:

  • Non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 0 diesel”)
  • Omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 1/I diesel”)
  • Omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 2/II diesel”).

SONO ESCLUSI DAL FERMO DELLA CIRCOLAZIONE

  • Veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri
  • Veicoli alimentati a benzina muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o GPL, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione (*solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas)
  • Veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (es.: FAP). Per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh (come riportato nel campo V.5 carta circolazione oppure in assenza di valore nel campo V.5 come dimostrabile dal certificato di omologazione), nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l’emissione di polveri che l’emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la formazione di particolato secondario) e comunque fino al 30 settembre 2024 per i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3). L’esclusione per le autovetture (cat. M1) dotate di FAP efficace è scaduta il 31 marzo 2023
  • I veicoli di interesse storico o collezionistico e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale
  • Veicoli classificati come macchine agricole
  • Motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1
  • Veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati: veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale; veicoli di pronto soccorso sanitario; scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL; veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso; veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato; autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare); veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

MOVE-IN: LA LIMITAZIONE CHILOMETRICA AI VEICOLI PIU’ INQUINANTI
Dal 1° ottobre 2023, le limitazioni regionali permanenti per i veicoli Euro 4 diesel sono estese a tutto l’anno e applicate in Area 1. In particolare, entrano in vigore anche le limitazioni per le autovetture Euro 4 diesel con FAP efficace.
A partire dal 1° ottobre 2019 è stato avviato il servizio MoVe-In (Monitoraggio Veicoli Inquinanti), che rappresenta una limitazione chilometrica alla circolazione dei veicoli più inquinanti, alternativa alle limitazioni temporali su fasce orarie e giornaliere. In altre parole, aderendo a Move-In il veicolo non sarà più soggetto ai blocchi orari e giornalieri vigenti, ma sarà invece soggetto ad una limitazione chilometrica, monitorata attraverso il conteggio totale dei chilometri percorsi in qualsiasi fascia oraria e all’interno di un tetto massimo di km/anno stabilito in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. Una scatola nera (black-box), installata sul veicolo, consente di rilevare le percorrenze reali attraverso il collegamento satellitare ad un’infrastruttura tecnologica dedicata. 

MOVE IN PER L’ACCESSO IN AREA B CON I MEZZI EURO 4 DIESEL CON FAP
Per chi ha già aderito a Move-In per l’accesso in Area B di Milano con un’autovettura Euro 4 diesel con FAP efficace, e intende estendere l’applicazione del servizio al territorio regionale limitato, a partire dal 9 ottobre e fino al 31 ottobre 2023 è necessario rientrare nella pagina personale e selezionare l’adesione a Regione Lombardia. Senza costi aggiuntivi, verranno assegnati 8.000 chilometri nel periodo residuo fino alla scadenza della adesione annuale valida per Area B. Dal 1° ottobre 2023 e per i successivi 30 giorni, fino al 31 ottobre compreso, sarà attiva la deroga MoVe-In valida per il territorio regionale limitato per consentire agli aderenti tempistiche adeguate ad effettuare la registrazione dell’estensione del servizio sulla piattaforma.

SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO
La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale, quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

CONTROLLI E SANZIONI
I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell’articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione.

I COMUNI NON POSSONO CONCEDERE DEROGHE SPECIALI E PERSONALI AL DI FUORI DI QUELLE PREVISTE DAI PROVVEDIMENTI REGIONALI

Il fermo della circolazione non si applica:

  • Alle autostrade;
  • Alle strade di interesse regionale R1
  • Ai tratti di collegamento tra strade di cui ai precedenti punti, agli svincoli autostradali ed ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona interessata dalle limitazioni alla circolazione.


I Comuni e le Province interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno provveduto a fornire a Regione Lombardia gli elenchi dei tratti stradali di collegamento, pubblicati in mappe e stradari.
Le limitazioni dovranno essere segnalate con idonea cartellonistica in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.
In assenza della perimetrazione del centro abitato, e della apposizione della prevista segnaletica da parte del Comune, le limitazioni si applicano all'intero territorio comunale.


Tabella_Comuni_Fascia_1
Tabella_Comuni_Fascia_2