
Il governo ci prova un’altra volta: con un correttivo al decreto Semplificazioni fiscali, che sarà votato oggi a Montecitorio, si punta a cancellare il vincolo del 1° maggio 2022 come termine dal quale far decorrere le cessioni facilitate dei bonus introdotte nel Decreto Legge 50/2022.
Il nuovo emendamento corregge le incongruenze
Ecco di cosa si tratta: «L’emendamento – si legge su Il Sole 24 Ore – corregge una incongruenza dello stesso Decreto Legge che, da una parte (articolo 14, comma 1) prevedeva che le nuove condizioni facilitate del credito (è sempre consentita alle banche la cessione dei crediti a favore di tutte le imprese e professionisti propri correntisti, soggetti diversi da consumatori e utenti) potessero essere applicate anche alle cessioni e agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge». Dall’altra parte, lo stesso Decreto disponeva che le disposizioni contenute nell’articolo 14 «si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022».
Lo sblocco dei crediti anteriori al 1° maggio 2022
A questo punto, tutte le cessioni di crediti o sconti in fattura comunicate alla Agenzia delle entrate prima del 1° maggio 2022 sarebbero state escluse, mentre con il nuovo emendamento i vecchi crediti a favore di professionisti e partite Iva vengono riammessi al regime facilitato. Una misura, questa, non del tutto risolutiva rispetto ai numerosi problemi che si sono andati sommando sul Superbonus, ma più che mai attesa dalle migliaia di imprese che hanno a che fare con crediti bloccati. E che, ora, sperano di poterli rilanciare sul mercato del bonus.
Asseverazioni solo con dichiarazioni multiple
Grazie alle dichiarazioni sostitutive multiple sui requisiti soggettivi dei bonus edilizi ammessi al fisco, sarà possibile rilasciare i visti di conformità sulle detrazioni pluriennali. Ne sono interessati il bonus verde, il bonus facciate, l’Eco bonus e il Superbonus al 110%. Si legge su Italia Oggi che «l’Agenzia delle entrate ha messo nero su bianco la documentazione, dichiarazioni sostitutive comprese, che i contribuenti devono esibire e che i Caf abilitati devono verificare al fine dell’apposizione del visto di conformità».
Utilizzo diretto del Superbonus nella dichiarazione dei redditi
Per quanto riguarda l’apposizione del visto di conformità in caso di utilizzo diretto del Superbonus nella dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate ricorda «che tale obbligo non scatta nel caso in cui la dichiarazione venga presentata direttamente dal contribuente». Nelle altre situazioni, invece, quando le spese che danno diritto al Superbonus siano state sostenute a partire dal 12 novembre 2021, il Caf abilitato dovrà richiedere al contribuente tutta la documentazione indicata dall’Agenzia: quella relativa all’intervento eseguito sull’edificio, ma anche una serie di dichiarazioni sostitutive.
Il Superbonus come volano dell’economia
Una ricerca di Nomisma ha evidenziato che l’utilizzo del 110% fino a giugno 2022 – 38,7 miliardi di euro – ha generato 124,8 miliardi di euro di cui:
Una misura che, per ogni miliardo di euro speso dallo Stato, determina 470 milioni di maggiori entrate. Ad oggi, il Superbonus ha portato 410.000 occupati nel settore delle costruzioni e 224.000 occupati nei settori collegati.