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Ristori: chi li può chiedere, quando, come e dove. La nostra guida

Ristori: chi li può chiedere, quando, come e dove. La nostra guida

In attesa che il Governo vari il Decreto Sostegni bis per aiutare le attività economiche con un’ulteriore iniezione di risorse – si parla di una nuova dotazione tra i 30 e i 32 miliardi di euro – ricordiamo entro quando si può presentare l'istanza, chi la può fare, come e attraverso quali piattaforme, quale è la percentuale di aiuto e come si calcola, come si controlla lo stato della domanda.

Al via i primi bonifici
Ieri, primo giorno di pagamento dei ristori alle imprese, sono partiti i primi bonifici e crediti di imposta (da spendere in compensazione) verso i conti correnti delle partite Iva: il 17,3% degli oltre 11 miliardi aiuti a fondo perduto messi a disposizione dal Decreto Sostegni. Gli aiuti liquidati valgono 1,9 miliardi: di questi il 18% è destinato alla Lombardia (357,3 milioni). Tra le attività destinatarie, la quota maggiore è andata ai servizi di alloggio e ristorazione (421,1 milioni). Segue il commercio all’ingrosso e al dettaglio di riparazione di autoveicoli e motocicli con 397,2 milioni. Il rapporto fra la caduta dei ricavi e quella dei costi, che determina il calo di reddittività, svela la gravità della situazione: turismo e altre attività di alloggio e ristorazione registrano un crollo del margine operativo lordo medio (Mol) del 145,8%. Quasi azzerato il Mol delle attività artistiche e di intrattenimento (-93%), tagliato di tre quarti (-72,6%) quello del tessile. Le costruzioni, invece, hanno avuto un lieve ampliamento dei margini: +2,2%.

Requisiti
Due i requisiti per accedere al sostegno:

  • aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro;
  • aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.

I beneficiari del Decreto Sostegni

  • Bar, ristoranti e attività economiche colpite dal lockdown e dalle chiusure
  • Partite Iva aperte almeno da tre anni con reddito annuo inferiore a 50mila euro, posizione contributiva regolare e con un calo del fatturato pari o superiore al 33% nel corso del 2020 rispetto al precedente
  • Lavoratori autonomi senza partita Iva, titolari di contratti autonomi occasionali e con almeno un contributo mensile versato
  • Lavoratori stagioni e intermittenti in grado di dimostrare di avere attivato un contratto di lavoro tra il 1° gennaio e il 29 ottobre 2020

Si allarga la platea
Nessun aiuto in base ai codici Ateco, ma aiuti a tutte le imprese che hanno subito una perdita di fatturato durante l’intero 2020, rispetto ai corrispettivi del 2021, con un meccanismo crescente. Ristori più alti per le aziende più piccole e minori per quelle più grosse. Il meccanismo è allo studio. Nell’ultimo decreto la perdita di fatturato per accedere al beneficio è stata fissata al 30%: potrebbe scendere per allargare la platea. Ma, soprattutto, invece di indennizzare le perdite subite di una sola mensilità, potrebbero essere ristorati due mesi.

Il meccanismo
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019:

  • 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia dei 100 mila euro
  • 50% se non si supera la soglia compresa tra 100.000 e 400.000 euro
  • 40% se non si supera la soglia compresa tra 400.001 e 1 milione di euro
  • 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia compresa tra 1 milione e 5 milioni di euro
  • 20% se non si supera la soglia compresa tra 5.000.000 e 10.000.000 di euro.

Come si calcola il contributo a fondo perduto

  • Se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa, ed è almeno del 30%, a questo importo si applica la percentuale prevista dalla fascia dei ricavi/compensi 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore.
  • Per chi ha attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019: se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa, ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo. Cioè di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.
  • Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap. Inoltre, non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

La domanda
L’istanza deve essere presentata telematicamente, fino al 28 maggio 2021, attraverso il portale “Fatture e Corrispettivi” del sito web dell’Agenzia delle entrate.
Devono essere indicati:

  • il codice fiscale del richiedente e dell’eventuale rappresentante,
  • il codice fiscale dell’eventuale intermediario che la presenta,
  • i dati contabili relativi alla sussistenza dei requisiti,
  • la scelta sulla modalità di fruizione del contributo,
  • l’Iban del conto corrente intestato al soggetto richiedente.

Come controllare lo stato della domanda?
L’esito della domanda è consultabile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi,  nella sezione Contributo a fondo perduto, al link “Consultazione esito”.
Subito dopo l’invio della domanda, e ancora prima dell’esito, l’Agenzia delle Entrate emette una ricevuta di “scarto” o di “presa in carico” della domanda. Questo documento è consultabile nella sezione Ricevute al link “Invii effettuati”. Successivamente, si riceve l’esito vero e proprio, con una seconda ricevuta e relativa motivazione. La risposta può essere:

  • di scarto, nel caso in cui il Fisco abbia rilevato che il ristoro non spetta
  • di sospensione, se sono necessari ulteriori accertamenti sui dati del contribuente
  • di accettazione, se i controlli formali e le prime verifiche sul diritto all’indennizzo sono stati superati.

Domanda sospesa
E’ una dicitura che compare nel caso in cui dalla domanda è stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi o, ancora, che quella presentata evidenzi ricavi o compensi di importo superiore a quelli indicati in domanda o, per quel che riguarda i dati IVA, se l’ammontare medio mensile delle operazioni attive dichiarate è inferiore a quanto riportati in istanza.

Si può sbloccare la domanda?
Sì. Se la sospensione è dovuta a errori, basta inviare una nuova istanza sostitutiva entro il 28 maggio.
Se la sospensione della domanda, invece, dipende da discrepanze nelle dichiarazioni, il contribuente dovrà ravvedere la propria posizione fiscale, e solo in un secondo momento procedere con una domanda sostitutiva.

Controlli e verifiche
Chi si appropria di un ristoro senza averne diritto, risponde all’art. 316 ter del Codice Penale che stabilisce l’”indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”. Prevista la reclusione da sei mesi a tre anni (quattro se l’illecito viene commesso da un pubblico ufficiale o si offendono gli interessi finanziari dell’Unione Europea). Se la somma indebitamente percepita dovesse superare i 4mila euro, verrà applicata una sanzione amministrativa dai 5.164 euro ai 25.822 euro (non potrà superare il triplo dell’indennità percepita indebitamente). Se l’Agenzia delle Entrate dovesse accertare l’illecito, allora potrebbe essere applicata una percentuale di interessi pari al 4% per ogni anno fino al momento della richiesta di restituzione. Mentre, le sanzioni potrebbero corrispondere al 100% dell’importo erogato o arrivare addirittura al 200%.