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Sostegni Bis: tutte le misure per il settore “Trasporto persone”

Sostegni Bis: tutte le misure per il  settore “Trasporto persone”

Il testo finale del decreto “Sostegni Bis” contiene due misure a favore delle imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane, agenzie di viaggio, tour operator, guide e accompagnatori turistici e strutture ricreative. Gli articoli che trattano i contributi per il settore sono il 7 e il 51.

Articolo 7: misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali delle città. Il fondo, rifinanziato di 150 milioni di euro per l’anno 2021, sostiene le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane, le agenzie di viaggio, i tour operatori, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive.

Articolo 51: disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico. Il fondo, che si incrementa di 450 milioni di euro per l’anno 2021, sostiene l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale destinato anche a studenti. Le regioni e i comuni sono stati autorizzati a ricorrere a questo incremento attraverso un’apposita convenzione, e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e ai titolari di licenze taxi e Ncc. Per le stesse finalità, Regioni, Province Autonome e Comuni possono anche ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che disciplina l’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, taxi e Ncc mediante apposita convenzione.

Sorveglianza sanitaria
Al personale degli operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada e ai titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegato nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale o locale, si applicano esclusivamente le misure di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente.

Il Fondo
Le risorse del fondo possono essere utilizzate nel limite massimo di 45 milioni di euro a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’utilizzo di prodotti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall’utenza, per l’uso di sistemi di sanificazione o di disinfezione dell’ambiente interno dei mezzi di trasporto e per ogni altra modalità, e attività, finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19.