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Trasporto contenitori: il 1° luglio 2021 è entrato in vigore il nuovo accordo

Trasporto contenitori: il 1° luglio 2021 è entrato in vigore il nuovo accordo

Dal 1° luglio è in vigore l’accordo in materia di trasporto contenitori che è stato siglato lo scorso 14 maggio tra la committenza e le associazioni dell’autotrasporto, con importanti novità dirette a risolvere alcune delle principali criticità riscontrate negli anni dagli autotrasportatori impegnati in questa attività.
In particolare, tra le prescrizioni previste dall’accordo, segnaliamo le seguenti:

Regolamentazione delle attese al carico e allo scarico
Le parti hanno condiviso la necessità che vengano affrontati, in un incontro ad hoc che dovrà tenersi a breve davanti al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, i temi delle tempistiche dei cicli operativi e della previsione di eventuali indennizzi per soste oltre franchigia da riconoscere ai vettori, da parte dei soggetti che non abbiano fornito un servizio idoneo. Il tema delle attese al carico e allo scarico a stabilimento viene lasciato in sospeso, e sarà trattato dalle Parti dopo la definizione della disciplina della tracciabilità nei bacini portuali, che condiziona l’intera filiera operativa del trasporto containers.

Verifiche del contenitore al momento del ritiro
Al momento del ritiro del contenitore, il vettore è tenuto ad una verifica visiva dello stato per accertare eventuali danni perimetrali, esterni e rilevabili anche in condizioni di scarsa visibilità, compreso il controllo visivo delle aste delle porte. Il controllo non include la parte interna, tetto e pavimento. L’autista deve poter eseguire l’attività di verifica solo in condizioni di assoluta sicurezza e in spazi idonei, garantiti dal soggetto che consegna il contenitore e nel rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro. In caso di rifiuto del contenitore per motivi diversi dai controlli di cui sopra, il vettore avrà diritto al compenso per viaggio a vuoto o per le maggiori percorrenze effettuate.

Eliminata la differenza tra contenitori 20´e 40’
E’ stata eliminata la differenza tra container da 20’ e 40’, quando il peso del contenitore dichiarato dal committente superi i 12.000 kg compresa la tara.

Fuel Surcharge
E’ stata prevista una clausola per l’adeguamento automatico dell’incidenza del costo del gasolio, per variazioni in aumento o in riduzione superiore al 2%, sulla base di una percentuale puramente indicativa di riferimento quale la quota di incidenza, sul totale nel prezzo del servizio, pari al 30%. Il costo del gasolio è dato dal costo industriale più le accise, al netto dei rimborsi delle accise per i veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate e con esclusione dell’IVA. La revisione del prezzo del gasolio è fatta su base bimestrale, prendendo a riferimento l’ultima rilevazione del Ministero competente, ed è applicata dal mese successivo al bimestre di riferimento.