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Trasporto senza Green Pass: le agevolazioni per gli equipaggi

Trasporto senza Green Pass: le agevolazioni per gli equipaggi

Ecco alcuni chiarimenti sull’applicazione della circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, a partire dall’agevolazione per gli equipaggi dei mezzi di trasporto provenienti dall’estero e sforniti del Green Pass (in quanto non vaccinati o titolari di altre certificazioni per vaccini non riconosciute a livello europeo dall’EMA).  Per questo equipaggi, stabilisce la circolare, “è consentito esclusivamente l’accesso ai luoghi deputati alle operazioni di carico/scarico delle merci, a condizione che dette operazioni vengano effettuate da altro personale”.

Tenuto conto delle disposizioni che si applicano ai trasporti internazionali e di cabotaggio, è utile fornire alcune indicazioni frutto di un’interpretazione in attesa di chiarimenti ufficiali.

Presupposto imprescindibile che fa scattare l’agevolazione è la provenienza del mezzo di trasporto dall’estero. Ciò significa che l’equipaggio (autista italiano o straniero) che si trova sul mezzo pesante e privo del Green Pass, deve provenire da oltre confine per recarsi in una località italiana per procedere ad un’operazione di carico/scarico della merce. Operazione che verrà poi materialmente condotta da altro personale e non dall’equipaggio summenzionato.

  • La provenienza del mezzo di trasporto dall’estero deve essere dimostrata e, a tal fine, si ritiene che il documento utilizzabile in via principale sia la CMR (lettera di vettura internazionale). Si ritiene che in caso di entrata in Italia del veicolo “a vuoto”, la successiva operazione di carico possa essere dimostrata con una CMR di uscita dall’Italia.
  • Poiché condizione imprescindibile per l’agevolazione in commento è lo svolgimento di un trasporto internazionale, essa non è in nessun caso applicabile ai trasporti di cabotaggio che, come noto, sono trasporti nazionali che vengono assoggettati a tutte le normative italiane, prima tra tutte quelle di natura sanitaria.
  • Si ritiene che la facilitazione non sia applicabile all’ipotesi del trasportatore proveniente dall’estero che, dopo aver scaricato la merce in una sede italiana, si rechi a vuoto in altra sede sempre italiana per caricare merce diretta fuori dall’Italia. Diversamente, quando le operazioni di scarico e carico si svolgono presso la stessa sede (ovviamente, deve trattarsi sempre di merce da trasportare all’estero), non sembra ci siano dubbi sull’applicabilità dell’agevolazione.