
Il suo valore ha sempre fatto breccia nelle scelte dei consumatori. Perché un prodotto “artigianale” si distingue, si definisce, si impone con eleganza, esalta valori e competenze, contiene tradizioni e saperi secolari. Proprio per questo, il termine non può essere usato con leggerezza.
L’articolo 16 della Legge n. 34/2026, entrata in vigore il 7 aprile, stabilisce infatti che ad utilizzare i riferimenti all’artigianalità potranno essere solo le attività iscritte all’Albo provinciale delle imprese artigiane o, dove soppresso (Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana e Provincia autonoma di Bolzano), alla sezione speciale del Registro Imprese.
Il divieto vale anche per i titolari di partita IVA, e hobbisti, che operano occasionalmente.
NORMA IN VIGORE, MA LE REGIONI SI DEVONO ADEGUARE
L’uso improprio del termine porterà a sanzioni fino all’1% del fatturato dell’impresa e, comunque, non inferiori ai 25mila euro per ciascuna violazione.
Per rendere effettiva l’applicazione della norma, però, le Regioni dovranno adeguare la propria legislazione alle nuove disposizioni, con particolare riferimento proprio alle sanzioni pecuniarie e all’Autorità che se ne dovrà occupare.
A fare una sintesi delle principali novità della Legge, raccolte in un opuscolo informativo redatto secondo le Faq pubblicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), è Confartigianato Imprese.
COSA FARE SE NON C’E’ L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
Si possono pubblicizzare come “artigianali”:
Inoltre:
La promozione interessa qualunque forma di comunicazione commerciale, pubblicità e materiali promozionali, packaging e confezioni, etichettatura, siti internet, e-commerce e social.
Cosa evitare? Qualunque messaggio che possa far credere al consumatore che l’azienda abbia la qualità artigiana se non è così.
ESEMPIO
Un bar con laboratorio di gelateria non iscritto all’Albo non può definire il gelato “artigianale”.
Invece, può parlare di prodotto “di produzione propria” o “di qualità”.
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