
Alla luce del DPCM 2 marzo 2021, sia nelle zone arancioni sia in quelle rosse è possibile svolgere entrambe le attività di restauro di mobili (Ateco 95.24.01) e di conservazione e restauro di opere d'arte (Ateco 90.03.02) in quanto tali attività non risultano tra quelle sospese. Pertanto, sono consentiti anche gli spostamenti effettuati dall’imprenditore, o dai dipendenti, per recarsi in azienda o presso il committente, in quanto motivati da esigenze di lavoro.
Diversamente, rispetto agli spostamenti del cliente occorre differenziare tra zona arancione e rossa.
ZONA ARANCIONE
Sono consentiti gli spostamenti nell’ambito del comune senza necessità di autocertificazione. Lo spostamento in un altro Comune, invece, è consentito solo per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune (art. 35 del DPCM). Pertanto, il cliente dovrà indicare nell’autocertificazione la giustificazione dello spostamento basata su una di tali situazioni, specificando ad esempio la mancanza di disponibilità dell’attività di restauro di mobili e dipinti nel proprio comune.
ZONA ROSSA
Gli spostamenti, anche all’interno del comune, sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute, che devono essere indicate nell’autocertificazione.
Pertanto, lo spostamento del cliente per recarsi presso l’impresa - fuori dal comune in zona arancione e anche all’interno dello stesso comune in zona rossa - potrebbe essere oggetto di rilievi da parte delle autorità di controllo, qualora non siano ritenute adeguate le ragioni addotte nell’autocertificazione. Si consiglia di rivolgersi preventivamente alla Prefettura competente per ottenere un chiarimento su quest’ultimo aspetto.
Si ricorda, infine, che va sempre verificata l’esistenza di ulteriori norme restrittive emanate nelle ordinanze regionali e comunali.