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Confartigianato: «Bene il decreto su revisione imposte sui redditi»

Confartigianato: «Bene il decreto su revisione imposte sui redditi»

Durante l’audizione presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, Confartigianato ha espresso un giudizio favorevole sullo schema di decreto legislativo – approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 aprile 2024 - riguardante la revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES).
Lo schema interviene su quattro fronti principali: il reddito di lavoro autonomo, il reddito di impresa, il reddito di lavoro dipendente, il reddito agrario e dominicale.

POSITIVO IL PARERE DI CONFARTIGIANATO
La Confederazione ha apprezzato:

  • Le disposizioni che mirano ad agevolare e semplificare l’imposizione dei redditi derivanti da attività agricole e a sistematizzare i criteri per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo
  • L’approccio proposto per la tassazione delle plusvalenze, con modifiche ai criteri di determinazione del prezzo di acquisto, in particolare in caso di donazione di terreni
  • L’allineamento dei valori fiscali a quelli contabili per quanto riguarda il reddito di impresa
  • Il nuovo impianto della disciplina per la liquidazione delle imprese e delle società: le modifiche introdotte sono finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione dei criteri per la determinazione del reddito

LA RICHIESTA
Confartigianato chiede:

  • La rapida e piena attuazione della delega affidata al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione del reddito d’impresa con l’obiettivo di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese e adeguare la normativa ai mutamenti nel sistema economico, allineandola a quella vigente nei principali Paesi europei.

Preoccupazione, invece, per la decisione di eliminare la possibilità di rateizzare in 5 anni la tassazione dei contributi ricevuti come sopravvenienze attive.

LO SCHEMA DEL DECRETO IN PILLOLE
Per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo, lo schema del decreto introduce:

Il principio di omnicomprensività
Viene disposto il concorso alla formazione di tale reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale, ad esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito dell'esercente un'arte o una professione.

Imputazione temporale del reddito
Si semplifica la determinazione del reddito e superano alcuni problemi operativi tra cui la questione dei compensi pagati e percepiti a cavallo d'anno. Il caso è quello dei pagamenti effettuati con bonifico bancario per cui il committente paga prima della fine dell'anno, ma il lavoratore autonomo riceve la disponibilità del compenso, sul proprio conto corrente, l'anno successivo.

Disparità di trattamento tra proprietà e leasing
Viene eliminata la disparità di trattamento tra l'acquisto in proprietà e l'acquisizione in locazione finanziaria (leasing) degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente.

Le altre novità
Per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, la riforma codifica una serie di aspetti, tra cui:

  • Le spese dei beni strumentali, inclusa la deducibilità degli ammortamenti degli immobili a uso promiscuo, nel limite del 50% della rendita catastale oppure, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50% del relativo canone
  • Plusvalenze e minusvalenze, stabilendo specifiche regole per il concorso alla formazione del reddito in funzione del tipo di bene
  • La deducibilità, entro il limite di 10.000 euro, delle spese per iscrizione a master, corsi di formazione professionale, convegni e congressi
  • La deducibilità, entro i 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità
  • La deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà