
Quando si è di fretta, quando la panetteria di fiducia è chiusa, quando salta un invito a pranzo o a cena, quando si hanno ospiti improvvisi si acquista il pane al supermercato. Che da tempo è disponibile anche in quei box trasparenti dove lo si sceglie, tra i tanti tipi a disposizione, con guanti e sacchetto alla mano: si imbusta, lo si pesa seguendo l’apposito riferimento numerico, si attacca lo scontrino adesivo. E si paga alla cassa.
La comodità, però, a volte non è tutto. E si deve fare chiarezza: da qui la recente sentenza del Consiglio di stato riguardante un ricorso, già rigettato dal TAR della Puglia, proposto contro l’Azienda sanitaria di Lecce – che aveva disposto il sequestro di pane già precotto messo in vendita tramite gli espositori self-service – da parte di un’impresa di distribuzione alimentare al fine di ottenere un parere di legittimità o meno di questa modalità di vendita.
IL CLIENTE SENZA GUANTI: I MOTIVI DEL SEQUESTRO
Perché è scattato il sequestro? Un cliente, senza dotarsi di appositi guanti, aveva prelevato da un apposito erogatore a cassetto alcuni pezzi di pane precotto, dopo averne toccati con le mani diversi di questi, e li aveva imbustati, prezzati ed acquistati. Tutto era avvenuto senza la presenza di un operatore che potesse controllare il rispetto delle modalità di prelievo ed acquisto da parte della clientela.
LEGGI E REGOLAMENTI PER INFORMARE IL CLIENTE
A tal proposito, il Consiglio di Stato ha richiamato le norme che prevedono l’obbligo del preconfezionamento per il pane parzialmente precotto, surgelato o meno: l’articolo 14 comma 4 della Legge 580/67 e l’articolo 1 del Regolamento sulla revisione della normativa in materia di lavorazione e commercio del pane (approvato con DPR del 30 novembre 1998 n. 502).
Entrambi i provvedimenti stabiliscono che, oltre che preconfezionato, il pane deve essere etichettato secondo le indicazioni previse dalla normativa vigente e posto in vendita in comparti separati da quelli in cui viene collocato il pane fresco, informando il consumatore sulla natura del prodotto.
NO ALLA VENDITA DI PANE NON PRECONFEZIONATO?
La Corte, oltre a reputare chiare le disposizioni sul preconfezionamento, sia quella primaria che quella regolamentare, ritiene che solo in via eccezionale le operazioni di preconfezionamento possano avvenire nella medesima area di vendita fatte salve le norme igienico-sanitarie. Comunque, neppure la deroga all’obbligo del preconfezionamento in un’area diversa da quella di vendita consente la vendita di pane non preconfezionato.
CONFEZIONAMENTO DEL PANE DA PARTE DEI CLIENTI: PRASSI ILLEGITTIMA
Per tornare al caso del sequestro: il Consiglio di Stato, rilevando che la modalità di vendita utilizzata dall’impresa ricorrente non dà garanzie sull’igiene e la sicurezza alimentare in quanto permette al consumatore, prima del confezionamento, di entrare in contatto con il pane e riporlo poi nell’erogatore danneggiando, così, altri futuri ed ignari clienti. Da qui, il Consiglio di Stato ha dichiarato non ammissibile il ricorso di primo grado e ha sancito come illegittima la prassi adottata soprattutto nella grande distribuzione (GDO), che consente direttamente ai clienti il confezionamento del pane.