
L’Agenzia delle Entrate ha preso posizione in merito: la fattura elettronica emessa ha validità anche se rifiutata dalla Pubblica amministrazione. L’intervento si pone in contrasto con la condotta di alcuni contribuenti che, facendo leva sul principio di simmetria tra esigibilità e detraibilità dell’IVA, si erano comportati considerando la fattura elettronica (FE) rifiutata dall’ente pubblico esattamente come la fattura elettronica scartata dal Sistema di interscambio (SDI), ossia come mai emessa.
Quando la fattura elettronica si considera trasmessa secondo l’Agenzia delle Entrate?
Con la pubblicazione del principio di diritto n.17 del 30 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini dell’emissione, l’eventuale rifiuto di una fattura elettronica da parte della PA non viene rilevato.
In sostanza, quindi, una volta che la fattura elettronica è stata trasmessa alla PA, in quanto non scartata dallo SDI, anche se poi sarà rifiutata con emissione di una Notifica di rifiuto, la suddetta fattura dovrà essere considerata validamente emessa ai fini fiscali.
Ciò comporterà l’obbligo di emettere nota di credito a storno e l’emissione di una nuova fattura verso la PA?
Il rifiuto della FE da parte della Pubblica Amministrazione è stato regolamentato dal DM 24 agosto 2020, n. 132 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 262 del 22 ottobre 2020), che ha previsto i casi tassativi per i quali il rifiuto può essere apposto. Inoltre, il rifiuto è comunicato al cedente/prestatore tramite SDI: infatti, l’allegato B al DM n. 55 del 3 aprile 2013 stabilisce che “SdI riceve notifica, da parte del soggetto destinatario, di riconoscimento/rifiuto della fattura, che provvede ad inoltrare al trasmittente a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica”.
In particolare, l’art. 1, comma 1 del Decreto in esame individua le seguenti 5 cause di rigetto di una fattura dalla PA:
Soltanto al ricorrere di tali omissioni / errori, la Pubblica Amministrazione può rifiutare la fattura elettronica pervenuta tramite il sistema di interscambio.
Pertanto, la fattura che supera i controlli del Sistema di Interscambio, anche se rifiutata dall’Ente destinatario (per i motivi tassativamente previsti), si considera validamente emessa. Conseguentemente, l’emittente dovrà procedere con l’emissione di una nota di credito prima di riemettere nuovamente la fattura.