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Decreto Semplificazioni: le novità su appalti pubblici, Sabatini-ter, cancellazioni d'ufficio dal Registro Imprese

Decreto Semplificazioni: le novità su appalti pubblici, Sabatini-ter, cancellazioni d'ufficio dal Registro Imprese

Il D.L. n. 76/2020, c.d. “Decreto Semplificazioni”, contenente “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 16 luglio scorso ed in vigore dal 17 luglio 2020, fra le altre, introduce alcune novità di particolare rilievo che di seguito illustriamo sinteticamente.

PROCEDURE DI APPALTO PUBBLICO (art. 8)

Preliminarmente, si rammenta che ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), art. 80, comma 4, un operatore è escluso dalla partecipazione ad una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, in merito al pagamento di imposte / tasse/ contributi previdenziali.

In particolare, per:

  • gravi violazioni, si intendono quelle che comportano un omesso pagamento di imposte / tasse di importo superiore ad Euro 5.000;
  • violazioni definitivamente accertate, si intendono quelle contenute in sentenze ed atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
  • gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, si intendono quelle ostative al rilascio del DURC.

Il Decreto Semplificazioni, modificando il citato art. 80, prevede che la stazione appaltante può escludere un operatore dalla partecipazione a una procedura d’appalto, anche nel caso in cui sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte / tasse / contributi previdenziali non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione (come definita in precedenza).

L’esclusione non opera qualora l’operatore abbia pagato o si sia impegnato a pagare le imposte ed i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario e previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento / impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le nuove previsioni si applicano alle procedure i cui bandi / avvisi sono pubblicati dal 18 luglio 2020, nonché - in caso di contratti senza pubblicazione di bandi / avvisi - alle procedure in cui, alla stessa data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte ed i preventivi.

SABATINI-TER (art. 39)

Il Decreto aumenta da Euro 100.000 ad Euro 200.000 la soglia di finanziamento entro la quale è prevista l’erogazione in un’unica soluzione (anziché in sei quote annuali) dell’agevolazione c.d. “Sabatini-ter” (art. 2, comma 4, D.L. n. 69/2013).

Si rammenta che l’agevolazione consiste nell’erogazione, a favore delle micro, piccole e medie imprese, di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi.

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE E DALL'ALBO ENTI COOPERATIVI (art. 40)

Il D.L. n. 76/20 semplifica la procedura di cancellazione d’ufficio di società di persone, ditte individuali, imprese artigiane (DPR n. 247/2004).

Inoltre, introduce un’ipotesi ulteriore di cancellazione d’ufficio per le società di capitali (S.r.l., S.p.A, etc.), che va ad aggiungersi a quella già prevista dall'art. 2490, comma 6, del Codice Civile (omessa presentazione per tre anni consecutivi del bilancio annuale di liquidazione, applicabile – per l’appunto - alle società in liquidazione).

In particolare, si prevede ora lo scioglimento - applicabile anche alle società non in liquidazione - in caso di:

  • omesso deposito dei bilanci d’esercizio per 5 anni consecutivi;
  • mancato compimento di atti di gestione.

Tali fattispecie devono verificarsi in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

  • permanere dell’iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in Lire;
  • omessa presentazione al Registro delle Imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese a quelle del libro soci (limitatamente alle società a responsabilità limitata ed alle società consortili a responsabilità limitata).