E’ opportuno controllare sempre le clausole contrattuali (*). In linea generale non ci sono penali; è sufficiente rispettare i termini di preavviso stabiliti da ARERA – Autorità che regola il mercato di energia e gas: 1 mese per le BT o Basse Tensioni, 1 mese per utenze gas aventi consumi inferiori o uguali a 200.000 metri cubi. Per le MT o Medie Tensioni e Utenze gas aventi consumi superiori a 200.000 metri cubi occorre invece rifarsi ai tempi di recesso previsti dal contratto.
(*) Il contratto potrebbe prevedere specifiche clausole inserite nelle condizioni contrattuali per le utenze energia in MT e le utenze gas > 200.000 smc,; oppure delle voci aggiuntive come ad esempio sconti in bolletta su un tempo minimo di fornitura per premiare la fedeltà dei clienti, che potrebbero essere riaddebitati come penali in bolletta in caso di recesso anticipato rispetto alla loro scadenza contrattuale.