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Green pass obbligatorio dal 6 agosto: tutte le informazioni e le Faq per divieti e deroghe

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Green pass obbligatorio dal 6 agosto: tutte le informazioni e le Faq per divieti e deroghe

Da venerdì 6 agosto, entra in vigore il provvedimento con il quale il governo, con il decreto del 23 luglio 2021, ha reso obbligatorio il green pass.

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Per ottenere la certificazione basta una dose di vaccino, oppure l’attestazione di essere guariti dal Covid, o ancora un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.

E’ richiesto per accedere a tutti i luoghi dove c’è il rischio di assembramenti: bar, ristoranti, piscine, palestre, centri termali, cinema, teatri, musei, impianti sportivi, fiere, sagre, convegni, congressi, concorsi pubblici. Ma anche pub, tavole calde, pasticcerie, gelaterie e pizzerie che offrono il servizio al tavolo al chiuso. L’obbligo del green pass rimarrà, così come accaduto fino ad oggi, per partecipare a matrimoni, battesimi, cerimonie religiose e civili, andare allo stadio per partite o concerti, spostarsi nelle regioni in zona arancione o rossa e nei Paesi dell’Unione europea.

Da settembre il green pass potrebbe diventare obbligatorio anche per prendere treni, aerei nazionali, navi; per gli insegnanti e il personale scolastico e per i mezzi pubblici.

Al momento sono esclusi dall’obbligo di green pass i bambini sotto i 12 anni. Chi non è in possesso della certificazione potrà: andare in ristoranti e locali all’aperto; entrare al supermercato e nei centri commerciali; entrare a scuola, in fabbrica e in ufficio; frequentare centri educativi per l’infanzia, centri estivi e le relative attività di ristorazione; treni, navi, aerei e pullman su tratte nazionali; mezzi pubblici locali (metro, bus, tram, treni regionali); ristoranti all’aperto; piscine all’aperto; prendere il caffè al bancone del bar; andare in hotel (obbligatorio, invece, per accedere a ristorante e spa).

I controlli spettano alle forze dell’ordine e a tutti i pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni: lo stabilisce il decreto del governo. Però, tra i verificatori che devono attestare l’autenticità del green pass tramite la app “VerificaC19” ci sono anche i ristoratori, baristi, commessi, gestori dei cinema, titolari di palestre, piscine o centri scommesse e tutte le figure professionali, delegate dai titolari di locali e licenze, che ruotano attorno alle attività.
Anche in questo caso interviene un chiarimento del decreto del governo, all’articolo 13 “Verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC” dove si legge che «l'intestatario della certificazione verde Covid19, all'atto della verifica dimostra a richiesta dei verificatori la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità». Inoltre, il decreto specifica che "i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni".

L’attività di verifica, come specificato nel decreto, non comporta né autorizza alla raccolta dei dati dell’intestatario del green pass.

In caso di violazione delle prescrizioni, può scattare una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Nel caso in cui la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Per alleggerire le operazioni di verifica a carico delle imprese, Confartigianato ha inviato alle Commissioni Affari sociali e Attività produttive della Camera un emendamento volto a chiarire che le imprese non sono responsabili della verifica dell’identità delle persone che accedono alle attività e ai servizi per cui è obbligatorio esibire il green pass, in quanto tale verifica spetta esclusivamente alla pubblica autorità.