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Portabagagli e portasci a sbalzo sui veicoli: i chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture

Portabagagli e portasci a sbalzo sui veicoli: i chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture

Portabagagli e portasci installati posteriormente a sbalzo sui veicoli di categoria M1: quali le caratteristiche e le modalità di applicazione? Risponde il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con una circolare che spiega il Decreto 19 dicembre 2024.

La circolare specifica che:

  • L’installazione delle strutture sui veicoli destinati al trasporto di persone (massimo otto posti a sedere oltre a quello del conducente), effettuata in conformità alle disposizioni del Decreto, non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione
  • Le disposizioni (articolo 2, comma 3 del Decreto) si applicano anche alle strutture portabiciclette in quanto assimilate alle strutture portabagagli e portasci

In particolare, il Decreto:

  • Stabilisce le regole per l’installazione delle strutture quando vengono occultate la targa o le luci posteriori. Le disposizioni non trovano applicazione nel caso in cui una struttura, con o senza carico, collocata posteriormente non produca l’occultamento della targa o delle luci.
    Le strutture possono essere installate posteriormente a sbalzo poggiando sul gancio di traino, e devono essere omologate ai sensi del Regolamento UNECE n. 26, il cui marchio deve essere presente sulle strutture stesse. Inoltre, devono essere corredate dal libretto di istruzioni rilasciato dal produttore. Il libretto deve contenere tutte le informazioni necessarie alla loro installazione con i dispositivi supplementari necessari in relazione alla tipologia di veicolo sul quale montarle
     
  • Detta regole relative alle dimensioni delle strutture che non devono sporgere oltre la larghezza del veicolo:
  1. Quando il carico (biciclette, sci o portabagagli) sporge lateralmente (articolo 164, commi 3 e 6 CdS), la sporgenza laterale non può superare i 30 cm per lato e devono essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per gli altri utenti della strada;
  2. In caso di sporgenza longitudinale (articolo 164, commi 2, 5 e 6 CdS), le strutture e il loro carico devono essere segnalate con l’apposito pannello quadrangolare e non possono sporgere posteriormente oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo. Inoltre, la lunghezza totale non può superare i limiti dell’articolo 61 CdS e il carico non deve strisciare sul terreno
  • Prevede che le strutture devono essere dotate di dispositivi di illuminazione di tipo omologato che replicano quelli posteriori del veicolo e di alloggiamento per la targa dove deve essere collocata la targa di immatricolazione posteriore del veicolo o, in alternativa, la targa ripetitrice della stessa (articolo 100, comma 4 del CdS)
     
  • Pone in capo all’utilizzatore, e quindi al conducente del veicolo, l’onere di verificare la corretta installazione delle strutture, il corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione replicati sulle stesse e il corretto posizionamento della targa

 

Circolare_Ministero_Delle_Infrastrutture