Emergenza Covid, proroga delle misure per l'ingresso in Italia

Emergenza Covid, proroga delle misure per l'ingresso in Italia

Con l'ordinanza del 28 agosto scorso, il Ministero della Salute ha prorogato fino al 25 ottobre le disposizioni per l’ingresso in Italia contenute nella precedente ordinanza del 29 luglio.
Pertanto, con riferimento agli ingressi di coloro che nei 14 giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in uno dei Paesi di cui all’elenco C, allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021 (formato essenzialmente dai Paesi dell’U.E, dello Spazio Economico Europeo con l’aggiunta della Svizzera), proseguono ad applicarsi le seguenti regole, a pena di isolamento fiduciario per 5 giorni (al termine dei quali è richiesto un tampone antigenico o molecolare):
- compilazione, prima della partenza, del Passenger Locator form (PLF) per la presentazione a chiunque sia deputato ai controlli;
- presentazione della certificazione verde Covid in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese o spagnola. 

Continua ad essere operativa la deroga al possesso della certificazione verde (ai soli fini dell’ingresso in Italia senza obbligo di quarantena per 5 giorni) per il personale viaggiante e l’equipaggio dei mezzi di trasporto. Tuttavia, il Ministero della Salute prevede ora che anche nei casi di deroga al possesso del Green pass, occorra compilare il PLF al quale, pertanto, sono soggetti anche i conducenti dei mezzi di trasporto che abbiano soggiornato o transitato in uno dei predetti Paesi.
La nuova Ordinanza, inoltre, introduce la possibilità di ingresso da Paesi dell’Elenco D (inclusa Gran Bretagna) senza la mini quarantena di 5 giorni, previa presentazione al vettore o a chiunque sia deputato al controllo: di idonea certificazione attestante il completamento del ciclo vaccinale rilasciata dall’autorità sanitaria competente (a seguito tuttavia di una vaccinazione validata dall’Agenzia Europea per i Medicinali); tampone negativo eseguito nelle 72 h precedenti (48 h per il Regno Unito); PLF in formato digitale, oppure in forma cartacea stampato.

Anche in questo caso, il personale viaggiante e gli equipaggi dei mezzi di trasporto sono esentati da queste formalità ad eccezione della compilazione del PLF; ciò fermo restando che, per coloro che nei 14 gg precedenti hanno soggiornato in India, Bangladesh o Sri Lanka, l’articolo 3 della nuova ordinanza richiede comunque l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
Regole particolari sono state introdotte anche per gli ingressi di soggetti che, nei 14 giorni precedenti, hanno soggiornato o transitato in Canada, Giappone e Stati Uniti d’America: ferme restando le prescrizioni già previste nell’Ordinanza del 29 luglio (compilazione del PLF e certificazione verde rilasciata dalla competente autorità sanitaria), si prevede l’obbligo di presentare al vettore e a chiunque sia deputato ai controlli, la certificazione di essersi sottoposti nelle 72 ore precedenti a test, a mezzo di tampone, risultato negativo (art. 2.3 dell’Ordinanza del 28 Agosto).