Le nuove istruzioni per il rilascio del permesso di guida provvisorio

Le nuove istruzioni per il rilascio del permesso di guida provvisorio

Con la circolare del 13 maggio 2022 (prot.15753), il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha dettato alcune disposizioni necessarie alla piena attuazione al nuovo comma 8 bis dell’articolo 126 del Codice della Strada che prevede quanto segue:

“Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all’articolo 119 comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell’insussistenza di condizioni di ostatività presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 226 comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.”

Dal tenore letterale di questa disposizione, il Ministero trae quindi le seguenti considerazioni:

  • Non è richiesto che il titolare della patente di guida da rinnovarsi presso la Commissione Medica Locale si prenoti presso quest’ultima prima della scadenza di validità della patente posseduta, né che chieda il permesso di guida provvisorio prima del medesimo termine: su questi aspetti sono dunque modificate le precedenti istruzioni impartite. È evidente che resta preclusa la guida tra la data di scadenza della patente posseduta e quella di rilascio del permesso provvisorio
  • E’ invece necessario che, prima della richiesta di rilascio del permesso provvisorio, sia stata prenotata la prescritta visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica presso la commissione medica locale
  • E’ essenziale che non sussistano condizioni di ostatività presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 226, comma 10
  • Il titolare della patente non deve sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6

Di conseguenza, il Ministero ha fornito le seguenti istruzioni valide dal 18 maggio 2022:

  • Per i permessi di guida provvisori rilasciati dalle Commissioni mediche locali, sono confermate le istruzioni fornite con la circolare prot. 2257 del 22 gennaio 2021 (e relativi allegati da 1 a 5)
  • Con riferimento al permesso di guida provvisorio rilasciato on line, attraverso l’apposita funzione “Rilascio permesso di guida provvisorio” presente su Il Portale dell’Automobilista, a decorrere dal 18 maggio 2022 potrà essere richiesto esclusivamente tramite le autoscuole o gli studi di consulenza automobilistica, che utilizzeranno la predetta funzione per conto del richiedente. Questo permesso reca in calce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l’operatore dell’autoscuola, o dello studio di consulenza automobilistica, dovrà firmare digitalmente, anche per attestare la presenza, all’atto della richiesta del permesso, di una prenotazione della visita presso la CML
  • Il conducente, inoltre, potrà presentare richiesta di rilascio del permesso di guida provvisorio anche direttamente all’Ufficio della Motorizzazione

La nota, infine, ricorda che in occasione di un controllo su strada, il conducente dovrà esibire:

  • La patente posseduta
  • Il permesso di guida provvisorio recante un codice univoco, generato dal Portale dell’Automobilista, utile a verificarne – previo collegamento al predetto Portale ed inserimento del numero di patente - l’autenticità
  • La ricevuta di prenotazione della visita sanitaria rilasciata dalla Commissione Medica

Il permesso di guida provvisorio abilita alla guida fino alla data in esso riportata.