Autotrasporto, accesso alla professione: le disposizioni del regolamento UE 1055/2020

Autotrasporto, accesso alla professione: le disposizioni del regolamento UE 1055/2020

Con circolare protocollo n. 3738 del 13 maggio 2022, la Direzione Generale per l’Autotrasporto ha chiarito la portata e l’applicazione delle disposizioni recate dal decreto dirigenziale 8 aprile 2022, n. 145, con cui sono state dettate le prime disposizioni attuative del regolamento UE 1055/2020, in materia di accesso alla professione e al mercatodell’autotrasporto.

Accesso al mercato
Il regolamento UE 1055/2020 (art. 1, paragrafo 2) ha soppresso la possibilità per gli Stati membri di imporre requisiti supplementari e chiarisce che “non è più consentito applicare alle procedure di accesso alla professione quanto previsto dalla normativa italiana relativa al cd. accesso al mercato (cioè “dall’articolo 2, comma 227 della legge n. 244/2007 e dai relativi decreti e circolari applicative nonché quanto previsto dall’articolo 11, comma 6-quinquies del Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 come convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35”).
“Dal punto di vista operativo” – prosegue la circolare – “ne consegue che la procedura di accesso alla professione di autotrasportatore comporta, esclusivamente, la verifica dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento”. Per quanto riguarda i veicoli, sia le imprese nuove che quelle vecchie potranno liberamente immatricolare automezzi di qualsiasi massa e categoria euro.

Stabilimento
Premesso che «l’articolo 1, par. 3 del Reg. (UE) 2020/1055 ha sostituito integralmente l’articolo 5 del Reg. 1071/2009, ridefinendo le condizioni relative al requisito dello stabilimento», la circolare afferma che per quanto attiene alla sede dell’impresa ed ai luoghi di conservazione dei suoi documenti si applica il DD 25/1/2012, n. 3 (art. 2, comma 3), mentre sulla disponibilità dei veicoli chiarisce che «l’impresa deve dimostrare di avere immesso o avere intenzione di immettere in circolazione almeno un veicolo in disponibilità a titolo di proprietà, in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio, di un contratto di leasing o di altro titolo consentito dalla disciplina nazionale», e aggiunge che la disponibilità di un veicolo a titolo di noleggio «deve essere dimostrata, su base continuativa, attraverso un contratto registrato nelle forme previste presso l’Agenzia delle Entrate»: tale contratto di noleggio deve avere una durata minima di 6 mesi.

Sui Trasporti Internazionali
L’impegno che le imprese assumono è quello di far ritornare, al più tardi entro 8 settimane dalla partenza, ciascun veicolo a disposizione presso una delle sedi di attività in Italia. Eventuali violazioni è possibile che siano rilevate in sede di controllo su strada da parte degli organi preposti o durante un controllo effettuato presso la sede dell’impresa da organi a ciò autorizzati.
Sulla proporzione (volume di affari, con automezzi e autisti) si chiarisce che «l’impegno che le imprese assumono è quello che il volume delle operazioni di trasporto concretamente effettuate sia proporzionato alla struttura dell’impresa stessa, intesa come numero di veicoli a disposizione e numero dei conducenti utilizzati. Inoltre, «il valore di tale proporzione è da stabilire in apposita norma avente forza di legge, al fine, eventualmente, anche di prevedere specifiche sanzioni in caso di una sua violazione. In alternativa, la proporzione si intende assolta, nell’ambito dell’attività di trasporto su strada, attraverso la titolarità, da parte dell’impresa dell’autorizzazione generale in materia di trasporti postali.
Per la dimostrazione stabilimento la circolare specifica poi che le imprese già esercenti al 17 aprile 2022 (data di entrata in vigore del DD 145/2022) la comprovano con atto notorio, conforme al modello allegato, da presentare alla Ufficio Provinciale della Motorizzazione con idoneità finanziaria annuale e comunque entro un anno dalla circolare (maggio 2023).
Per le nuove imprese, vanno invece utilizzati i modelli di atto notorio allegati 1 e 2 alla circolare.

Idoneità finanziaria
Su questo requisito, la circolare ribadisce che si applicano i nuovi importi previsti dall’articolo 7 del Reg. 1055/2022, ed in particolare:

  • 9.000 euro per il primo autoveicolo utilizzato
  • 5.000 euro per ogni ulteriore veicolo o insieme di veicoli accoppiati di massa superiore a 3,5 tonnellate
  • 900 euro per ogni ulteriore veicolo o insieme di veicoli accoppiati di massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, destinati al trasporto di merci

La circolare conferma che le imprese nuove hanno facoltà, per i primi 2 anni di attività, di dimostrare l’idoneità finanziaria mediante assicurazione di responsabilità professionale, ai sensi articolo 1, comma 251, Legge 190/2014 (e circolare Direzione generale trasporto stradale del 28/1/2015).

Attestato d’idoneità professionale
Dopo aver ricordato che dal 21 maggio 2022 chi vuole effettuare trasporti internazionali con automezzi di massa compresa tra 2,5 e 3,5 tonnellate deve essere in possesso della Licenza Comunitaria (nuovo art. 1, p. 5. Reg. 1072/09), la circolare conferma che per ottenere detta Licenza l’impresa deve avere il gestore dei trasporti con attestato valido per i trasporti internazionali.

Su questo punto la circolare delinea tre ipotesi:

  • la dispensa
  • l’esame integrativo semplificato
  • l’esame completo

Per la dispensa, il gestore dei trasporti designato da imprese che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli con massa complessiva tra 2,5 e 3,5 t, che sia titolare di attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale di merci può conseguire, ai sensi dell’articolo 9, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1071/2009, l’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci.

A tal fine deve dimostrare di aver svolto le funzioni di gestore dei trasporti presso imprese del medesimo tipo, in maniera continuativa, nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020 (cioè dal 21/8/2010). Tale circostanza – peraltro molto rara nella pratica - è dichiarata dal soggetto interessato nella richiesta di ottenimento dell’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci, di cui all’allegato 3 alla circolare. La richiesta è indirizzata al competente Ufficio della Provincia nel cui ambito il richiedente ha la propria residenza e redatta utilizzando l’allegato 2 alla circolare.
Gli Uffici in questione accertano, prima del rilascio dell’attestato, la veridicità della dichiarazione concernente lo svolgimento continuativo della funzione di gestore dei trasporti, attraverso gli Uffici delle Autorità competenti al conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada in relazione alla sede dell’impresa o delle imprese interessate. Ai soggetti cui viene riconosciuto il diritto al rilascio dell’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci in esenzione, viene rilasciato un documento conforme all’Allegato III del regolamento (CE) n. 1071/2009, opportunamente modificato, inserendo nel campo relativo all’identificazione dell’esame (anno…, sessione…) la data di rilascio e l’annotazione “dispensato dall’esame conformemente all’articolo 9, secondo comma del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009”.
L’avvenuto rilascio dell’attestato di idoneità professionale nei termini sopra descritti è registrato, a cura dell’Ente che vi ha provveduto, nel Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN).

Sull’esame integrativo semplificato, la circolare afferma che “l gestori dei trasporti che, al 20 agosto 2020, siano in possesso dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore (attestazione) di cui al D.D. 30/7/2012, ai fini del conseguimento dell’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci, sono ammessi a sostenere l’esame semplificato (integrativo) di cui all’art. 3, del D.D. 8 luglio 2013 n. 79 (modificato dal D.D. 8 aprile 2022 n. 145).
L’ammissione a sostenere l’esame semplificato (integrativo) è condizionata al fatto che il soggetto interessato abbia assolto all’obbligo scolastico e superato un corso d’istruzione secondaria di secondo grado (altrimenti, prima di accedere all’esame, deve frequentare il corso integrativo per la sola parte internazionale – 30 ore su 150). Le modalità di svolgimento dell’esame semplificato (integrativo) sono le stesse previste per i titolari di attestato nazionali di cui all’articolo 5, comma 2, del D.D. 08 luglio 2013 n. 79, che vogliono anche l’internazionale. Cioè 60 quiz di ambito internazionale (su un set completo di circa 300 quiz) ed un’esercitazione (caso concreto) tra quelle «internazionali» (14 su 44).

Per l’esame completo, infine, si precisa che “nel caso in cui, invece, il soggetto interessato abbia conseguito l’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore dopo il 20 agosto 2020 (data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1055 che ha modificato il già citato regolamento (CE) n. 1071/2009), per conseguire l’attestato internazionale dovrà sostenere il relativo esame (completo), comprendente anche la parte nazionale, e, se necessario, in relazione al titolo di studio posseduto, frequentare il previsto corso di formazione di 150”. Cioè 60 quiz (su un set completo di circa 1.200 quiz): tra cui 20 (diritto), 10 (gestione) 10 (accesso) 10 (norme tecniche) e 10 (sicurezza), con una esercitazione (caso concreto) tra le 44 del set completo.