Autotrasporto: i limiti alla circolazione per i veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate

Autotrasporto: i limiti alla circolazione per i veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, con decreto del 14 dicembre 2021 n. 506, in corso di pubblicazione Gazzetta Ufficiale, ha diramato il calendario delle limitazioni alla circolazione fuori dai centri abitati per il 2022 degli autoveicoli con peso complessivo superiore alle 7,5 tonnellate e dei veicoli adibiti al trasporto di materie e oggetti esplosivi.
Il nuovo calendario conferma le modifiche legate all’emergenza Covid-19 introdotte lo scorso anno, tra le quali:

  • L’esenzione totale (art. 8, comma 1, lett. h), relativa al trasporto di prodotti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 (dispositivi di protezione individuale come mascherine, dispositivi medici, camici, guanti, ecc; soluzioni per il lavaggio delle mani; prodotti per l’igiene di superfici, ambienti interni e abbigliamento)
  • La previsione, all’articolo 13, di una procedura semplificata per disporre la sospensione temporanea dei divieti, quando il perdurare dell’emergenza Covid-19 determini ripercussioni anche sull’autotrasporto merci, in termini di approvvigionamento di prodotti e materie prime per l’industria e l’agricoltura, e di ulteriori beni di prima necessità. La procedura prevede l’emanazione, da parte del MIT, di uno o più decreti di sospensione sul proprio sito internet istituzionale. Tra le novità si segnala l’accoglimento della richiesta di inserire il terminal intermodale di Brescia Scalo tra quelli che danno diritto di beneficiare dell’anticipo di 4 ore della fine del divieto, per il trasporto di merci o unità di carico dirette all’estero (art. 6.1 del decreto).

Di seguito si elencano le date nelle quali è vietata la circolazione:


GENNAIO (Dalle ore 9 alle 22)
Sabato 1° gennaio, domenica 2, giovedì 6, domenica 9, domenica 16, domenica 23 e domenica 30

FEBBRAIO (Dalle ore 9 alle 22)
Le domeniche 6, 13, 20 e 27

MARZO (Dalle ore 9 alle 22)
Le domeniche 6, 13, 20 e 27

APRILE
Domenica 3 e domenica 10 dalle ore 9 alle 22; venerdì 15 dalle ore 14 alle 22; sabato 16 dalle ore 9 alle 16; domenica 17 e lunedì 18 dalle ore 9 alle 22; martedì 19 dalle ore 9 alle 14; domenica 24 e lunedì 25 dalle ore 9 alle 22

MAGGIO (Dalle ore 9 alle 22)
Le domeniche 1° marzo, 8, 15, 22 e 29

GIUGNO (Dalle ore 7 alle 22)
Giovedì 2 e le domeniche 5, 12, 19 e 26

LUGLIO
Sabato 2 dalle ore 8 alle 16; domenica 3 dalle ore 7 alle 22; sabato 9 dalle ore 8 alle 16; domenica 10 dalle ore 7 alle 22; Sabato 16 dalle ore 8 alle 16; domenica 17 dalle ore 7 alle 22; venerdì 22 dalle ore 16 alle 22; sabato 23 dalle ore 8 alle 16; domenica 24 dalle ore 7 alle 22; venerdì 29 dalle ore 16 alle 22; sabato 30 dalle ore 8 alle 16; domenica 31 dalle ore 7 alle 22

AGOSTO
Venerdì 5 dalle ore 16 alle 22; sabato 6 dalle ore 8 alle 22; domenica 7 dalle ore 7 alle 22; venerdì 12 dalle ore 16 alle 22; sabato 13 dalle ore 8 alle 22; domenica 14 dalle ore 7 alle 22; lunedì 15 dalle ore 7 alle 22; sabato 20 dalle ore 8 alle 16; domenica 21 dalle ore 7 alle 22; sabato 27 dalle ore 8 alle 16; domenica 28 dalle ore 7 alle 22

SETTEMBRE (Dalle ore 7 alle 22)
Le domeniche 4, 11, 18 e 25

OTTOBRE (Dalle ore 9 alle 22)
Le domeniche: 2, 9, 16, 23 e 30

NOVEMBRE (Dalle ore 9 alle 22)
Martedì 1 e le domeniche 6, 13, 20 e 27

DICEMBRE (Dalle ore 9 alle 22)
Domenica 4, giovedì 8, le domeniche 11, 18 e 25, lunedì 26

SANZIONI
Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose che non ottempera ai provvedimenti di limitazione alla circolazione di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Dalla violazione consegue anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo (art. 6, comma 12 del Nuovo Codice della Strada).
Nel caso di tali violazioni l’agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di circolazione; l’agente deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta, la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è da due a sei mesi (art. 6, comma 15 del Nuovo Codice della Strada).