
Con una circolare dell’8 giugno 2022, il Ministero dell’Interno ha adottato dei chiarimenti sul percorso che può seguire il veicolo per raggiungere la destinazione autorizzata dalle forze di Polizia, una volta sorpreso a circolare con revisione scaduta o non effettuata.
In particolare, vista la formulazione dell’articolo 175, comma 2, lettera h, del Codice della Strada (che vieta espressamente la circolazione in autostrada, e sulle strade extraurbane principali, di veicoli le cui condizioni d’uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire un pericolo per la circolazione), il Ministero afferma che il veicolo mancante della revisione potrebbe nascondere uno di questi difetti. Di conseguenza, nel caso un mezzo venga sanzionato per irregolarità attinenti alla revisione ai sensi dell’articolo 80, comma 14 del Codice della Strada, non potrà mai essere autorizzato a percorrere un tratto autostradale o di una strada extraurbana principale, anche quando rappresentino le vie più brevi per raggiungere la destinazione autorizzata dall’organo di polizia procedente.
Sia in caso di applicazione dell’articolo 176, comma 18 del Codice della Strada in autostrada, sia in quello di applicazione dell’articolo 80, comma 14 su strada extraurbana principale, al trasgressore dell’obbligo di revisione andrà sempre intimato di abbandonare queste strade alla prima uscita.
Qualora l’invito a non percorrere le suddette strade fosse disatteso: