Regolamento Ue 1055/2020 e autotrasporto: disposizioni per l’accesso alla professione

Regolamento Ue 1055/2020 e autotrasporto: disposizioni per l’accesso alla professione

Con Decreto del Capo Dipartimento per la Mobilità Sostenibile dell'8 aprile 2022 n. 145, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state dettate le prime disposizioni attuative del regolamento UE 1055/2020, in materia di accesso alla professione e al mercato dell’autotrasporto, la cui entrata in vigore doveva partire dal 21 febbraio 2022.

Le nuove disposizioni decorrono invece dal giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta e riguardano:

  • La conferma che per l’esercizio dell’autotrasporto con autoveicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate è sufficiente il solo requisito dell’onorabilità (art. 1);
  • L’eliminazione della regola dell’accesso al mercato per le imprese di autotrasporto merci con automezzi superiori (tecnicamente, il superamento della predetta regola – prevista dall’articolo 2, coma 227, della legge n. 244 del 24/12/2007 – viene realizzato con una “non applicazione” della disposizione a chi esercita con mezzi superiori a 1,5 tonnellate - art. 2, comma 2);
  • La conferma (art. 2, comma 1) che per ottenere l’autorizzazione ad esercitare la professione di autotrasportatore su strada (e quindi l’iscrizione al REN) occorre dimostrare 4 requisiti: i primi tre (onorabilità, idoneità professionale e finanziaria), con la mera iscrizione all’Albo autotrasportatori.
  • Il quarto, cioè lo stabilimento, secondo quanto indicato dal nuovo articolo 3 del decreto in oggetto, prevede:
  1. Per le imprese che già esercitano l’attività, la produzione di una specifica dichiarazione sostitutiva di notorietà, circa il possesso del requisito, da presentare insieme al primo rinnovo annuale utile dell’idoneità finanziaria e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore dello stesso decreto (aprile 2023);
  2. Per le imprese nuove, si richiama “laddove applicabile” il decreto dirigenziale del 25 gennaio 2012 che, oltre a prevedere la dimostrazione di una sede in Italia, e di un’officina presso la quale l’impresa esercita la manutenzione ai suoi automezzi, imponeva alle aziende di dimostrare l’accesso al mercato con autoveicoli in propria disponibilità e per quelli a noleggio, con contratti della durata di almeno due anni (richiamo all’art. 9, del DD 25 novembre 2011, n. 291). Superato ora l’accesso al mercato, e vista la possibilità data al Regolamento Ue 1071/2009 modificato dal 1055/2020 che l’impresa disponga di automezzo a qualsiasi titolo, si ritiene che le imprese nuove possano esercitare con qualsiasi autoveicolo, senza necessità di osservare alcun vincolo né di tempo né di categoria euro degli stessi. Detta possibilità verrà meglio dettagliata con successiva circolare ministeriale (art. 3, comma 1)
  • Circa la proporzionalità tra il numero degli autoveicoli ed i conducenti rispetto al volume delle operazioni effettuate (richiesta dal nuovo articolo 5, comma 1, lettera g) del Reg. 1071/2009 – novellato con il Reg. Ue 1055) il comma 5 dell’articolo 3 del decreto stabilisce: da un lato, che la proporzione si valuta solo per le operazioni effettuate con veicoli a motore in cui il vettore effettua direttamente il servizio; dall’altro, che per il trasporto a collettame (“mediante raggruppamento di più partite e spedizioni ciascuna di peso non superiore a 50 quintali”) la proporzione viene soddisfatta mediante l’autorizzazione generale postale (di cui l’art. 6, del D.Lgv. 261/1999) rilasciata dal MISE al trasportatore:
  • Il mantenimento dell’applicazione dell’articolo 5 del Decreto legislativo 305/2000 per l’accertamento del requisito di onorabilità, fino all’applicazione di una nuova normativa, scaturente dalla nuova legge di delegazione europea 2021 (in corso di approvazione): art. 4;
  • La conferma della dimostrazione del requisito d’idoneità finanziaria, come in precedenza, con la sola novità per gli autoveicoli di massa compresa tra 1,5 e 3,5 tonnellate per i quali si applica i nuovi importi introdotti dal Reg. UE 1055/2020, cioè 900 euro per ogni automezzo successivo al primo: art .5;
  • L’introduzione di nuove disposizioni relative all’idoneità professionale per le imprese che esercitano esclusivamente con automezzi di massa compresa tra 2,5 e 3,5 tonnellate. Queste imprese, difatti, per poter effettuare trasporti intracomunitari devono essere in possesso della Licenza Comunitaria e per ottenerla devono dimostrare di avere un gestore con attestato d’idoneità per i trasporti internazionali. A tal fine l’articolo 6 prevede queste due disposizioni:
  1. Da un lato, si consente al gestore in possesso dell’attestato per soli trasporti nazionale, che ha ricoperto questo ruolo per un periodo continuativo di 10 anni precedenti al 20 agosto 2020 presso imprese che esercitano con veicoli di massa superiore a 2,5 e fino a 3,5, di conseguire l’attestato anche per l’internazionale senza dover svolgere alcun esame;
  2. Dall’altro, si introduce un esame integrato semplificato per coloro che siano in possesso, sempre alla data del 20 agosto 2020, dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare (quello di 74 ore), di cui al decreto direttoriale 30 luglio 2012, n. 207. Ai fini dell’ammissione al predetto esame integrativo il candidato deve comunque essere in possesso di un diploma di scuola superiore.