Tempi di carico e scarico merci: una guida per la filiera della logistica
Di fronte alle novità legislative, non è raro dover affrontare un percorso in salita dove numerose sono le incertezze interpretative e, altrettanto numerose, sono le segnalazioni e le richieste di chiarimento.
L’articolo 6-bis del Decreto legislativo 286/2005, poi modificato dall’articolo 4 del DL Infrastrutture n. 73/2025, riguardante i tempi di carico e scarico delle merci, ha sollevato alcuni dubbi da parte dei committenti e degli autotrasportatori che fanno parte della filiera logistica.
Da qui, i chiarimenti comunicati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti:
Inderogabilità: è la parola che fa la differenza. Le nuove regole sui tempi di carico e scarico delle merci, infatti, sono inderogabili e la facoltà di deroga pattizia non è più prevista
Grazie a questo, la filiera della logistica non dovrà più “subire” pattuizioni peggiorative rispetto a quanto fissato dalla legge, che vuole introdurre un univoco regime per garantire la continuità del servizio di autotrasporto
Il periodo di franchigia per l’attesa del carico e scarico delle merci è tassativamente fissato in 90 minuti. Questo periodo di tempo si riferisce, esclusivamente, alle attese connesse alle effettive operazioni di carico/scarico
Superati i 90 minuti, è previsto un indennizzo di 100 euro per ogni ora, o frazione di ora, di ritardo
L’indennizzo di 100 euro, senza ulteriori periodi di franchigia, è dovuto anche per il superamento dei tempi contrattualmente previsti per le operazioni di carico e scarico. L’indennizzo non è dovuto nel caso in cui il ritardo sia imputabile al vettore
La normativa attribuisce grande importanza al contratto di trasporto, preferibilmente in forma scritta, e alle indicazioni da fornire con precisione al vettore su luogo, orario e modalità di svolgimento delle operazioni di carico, o scarico, delle merci