Con nota dello scorso 4 giugno, la Direzione centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno ha fatto chiarezza sull’applicazione del fermo amministrativo nelle ipotesi di trasporto abusivo o irregolare previste agli articoli 26, 46, 46 bis e 46 ter della legge 298/1974, quando sia coinvolto un veicolo immatricolato all’estero.
Preliminarmente, il Ministero critica la prassi instaurata da alcune sezioni di Polizia Stradale: queste, davanti ad una violazione agli articoli 26 e 46 della legge 298/1974 commessa con veicoli immatricolati all’estero, di fronte a un pagamento immediato della sanzione pecuniaria o della cauzione, hanno acconsentito al rientro degli automezzi presso la sede estera dell’impresa di trasporto, facendolo poi seguire da una sorta di “interdizione alla circolazione sul territorio nazionale”. Questa prassi non solo non trova nessun riscontro normativo, ma finisce con il contrastare con quanto stabilito nelle su citate disposizioni che, al contrario, prevedono un fermo amministrativo di 3 mesi in cui il mezzo deve rimanere custodito in Italia.
Per quanto riguarda l’applicazione del fermo amministrativo nelle ipotesi sopra indicate, la circolare stabilisce quanto segue:
Articoli 26 e 46 della legge n. 298/1974 (trasporto abusivo o mancante delle necessarie licenze ed autorizzazioni)
Il veicolo potrà esser restituito alla scadenza del periodo di fermo di tre mesi.
Articolo 46 Bis (cabotaggio illegale)
L’articolo 46 bis punisce le irregolarità sul cabotaggio, prevedendo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 15.000, e il fermo amministrativo del mezzo per 3 mesi (6 mesi in caso di reiterazione della condotta), durante i quali viene affidato al custode acquirente ai sensi dell’articolo 214 bis del Codice della Strada e applicazione delle disposizioni dell’articolo 207 del Codice della Strada.
L’affidamento del mezzo al custode-acquirente, di cui all'articolo 214-bis del Codice della Strada, prescinde dal mancato pagamento della sanzione pecuniaria. Tuttavia, come detto, trova applicazione anche l'articolo 207 del Codice della Strada per espresso richiamo contenuto nell'articolo. Pertanto, in caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria, o della cauzione, si dovrà dare atto che il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo anche ai sensi dell'articolo 207 del Codice della Strada ma, comunque, il veicolo non potrà essere restituito all’avente diritto prima del decorso dei tre mesi, anche se si provvede al pagamento della sanzione pecuniaria.
Articolo 46 Ter (trasporto internazionale illegale)
La norma punisce la mancanza o l’incompletezza della documentazione sul trasporto internazionale in corso di svolgimento. In particolare, la disposizione prevede tre tipi di violazioni:
Rispetto a queste tre ipotesi, il Ministero ha disciplinato le ipotesi del fermo amministrativo, adattandole alle ipotesi di pagamento immediato o meno della sanzione pecuniaria o della cauzione. In particolare, in caso di mancato pagamento: per il comma 1, il veicolo è sempre affidato al custode acquirente a prescindere dall’avvenuto pagamento, ed è restituito solo una volta esibita la documentazione mancante e, comunque, decorsi 60 giorni; per il comma 3 (primo periodo), scatta l’applicazione dell’articolo 207 del Codice della Strada con fermo del mezzo e affidamento al custode acquirente, con restituzione prevista al pagamento della sanzione e comunque decorsi 60 giorni; per il comma 3 (secondo periodo) si applicano le procedure dell’articolo 46 della legge 298/1974.
In caso di pagamento della sanzione, o quando il veicolo è immatricolato in Italia: per il comma 1 scatta comunque il fermo del mezzo con affidamento all’avente diritto alla custodia, che deve depositarlo in Italia in un luogo di cui abbia la disponibilità, onde permettere i controlli dell’organo procedente; per il comma 3 (primo periodo), il veicolo NON deve essere sottoposto a fermo del mezzo; per il comma 3 (secondo periodo), si applicano le procedure dell’articolo 46 della legge 298/1974.