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Cancellazione dall’Albo Autotrasporto e dal Ren: ecco cosa fare

Cancellazione dall’Albo Autotrasporto e dal Ren: ecco cosa fare

Con una circolare a firma congiunta Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e Comitato Centrale per l’Albo autotrasporto, è stata dettata la procedura per la cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori di cose in conto terzi e dal REN delle imprese di autotrasporto che, a seguito delle verifiche presso il Registro delle imprese condotte nel marzo scorso dal Comitato Centrale, sono risultate cancellate/cessate dal Registro delle imprese.

La circolare ripercorre l’iter che ha portato all’individuazione delle 2.152 imprese di autotrasporto (su 100.828 interrogazioni effettuate) cancellate/cessate dal Registro delle imprese e, dopo un’attenta disamina delle norme del Codice Civile che disciplinano l’iscrizione nel Registro delle imprese, conclude che “per tutte le tipologie di impresa commerciale e non, la perdita del requisito dell’iscrizione al Registro delle imprese faccia venir meno la capacità giuridica d’agire e la conseguente possibilità di esercitare l’attività d’impresa”. Questo effetto (sulla base di Sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 22.2.2021, n. 4060, 4061, 4062) si produce non solo per le società di capitali, ma anche per quelle di persone e per le imprese individuali.

Questa sopraggiunta impossibilità ad operare dell’impresa produce, inevitabilmente, delle conseguenze anche sull’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e sul REN. In particolare, si legge nella circolare:

  • la cancellazione dall’Albo deve ritenersi conseguenza ineludibile per il venir meno del presupposto giuridico di vigenza delle citate imprese;
  • inoltre, è necessario intervenire anche sull’iscrizione al REN delle imprese in questione, dato che il venir meno della soggettività/ capacità delle stesse non permette di esperire, nei loro confronti, la normale procedura di sospensione o di revoca dell’autorizzazione per l’esercizio della professione di cui all’articolo 13 del citato regolamento (CE) n. 1071/2009.

Di conseguenza, Ministero e Comitato per l’Albo ritengono che, nei confronti dell’impresa di autotrasporto cancellata/cessata dal Registro delle imprese, ricorrono i presupposti per adottare il provvedimento congiunto di revoca dell’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada di merci, con la conseguente eliminazione dal REN, e di cancellazione dall’Albo nazionale degli autotrasportatori.

Per rendere operativa la cancellazione nel più breve tempo possibile, la circolare individua una procedura abbreviata che si articola nei seguenti passaggi:

  • il provvedimento di cancellazione è adottato dagli Uffici provinciali della Motorizzazione senza instaurare un preventivo contraddittorio con l’impresa interessata, trattandosi, alla luce delle considerazioni prima esposte, di imprese prive di soggettività e capacità giuridica (società di capitali e cooperative) o impossibilitate ad assumere decisioni opponibili a terzi (ditte individuali e società di persone);
  • la comunicazione dell’avvio del procedimento avverrà non in forma singola (quindi, a ciascuna impresa interessata) bensì collettiva, come d’altronde prevedono le norme vigenti (art. 8 della legge 241/1990 e art. 32 della legge 69/2009). Di conseguenza, si ritiene che “la pubblicazione sul sito internet ministeriale, sul Portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori e sui siti degli Uffici motorizzazione o di quelli competenti degli Enti in indirizzo della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in quindici giorni, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate  dall’ufficio e costituisca, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 legge 241/1990”;
  • analogamente, anche il provvedimento finale di cancellazione verrà emanato in maniera “cumulativa” (per cui interesserà una pluralità di imprese riportate nell’elenco allegato al provvedimento), e notificato sempre tramite pubblicazione sui siti web per un periodo di 15 giorni;
  • nell’ottica di una collaborazione con le motorizzazioni coinvolte, il Ministero ha predisposto lo schema di avvio del procedimento e quello per il provvedimento cumulativo di cancellazione, allegandoli alla circolare;
  • inoltre, sempre per non gravare ulteriormente gli Uffici periferici, a dare esecuzione al provvedimento di cancellazione provvederà direttamente il CED della motorizzazione, sulla base di intese raggiunte. Pertanto, “adottato dall’Ufficio provinciale il provvedimento di cancellazione ed atteso un ulteriore congruo periodo di tempo dopo l’avvenuta notifica con le modalità sopra indicate al fine di recepire e valutare eventuali reclami, si potrà procedere a dare esecuzione al provvedimento con modalità massiva a cura del Ced della motorizzazione agendo direttamente sui sistemi informatici “.

Richieste di chiarimenti sulla cancellazione dell’impresa, potranno essere rivolte via mail all’indirizzo albo@mit.gov.it