News

Emissioni sostanze cancerogene: la relazione va trasmessa entro il 28 agosto 2021

Emissioni sostanze cancerogene: la relazione va trasmessa entro il 28 agosto 2021

Il D.lgs 102/2020, in vigore dal 28 agosto 2020, ha modificato il Testo Unico Ambientale introducendo nuove disposizioni relative alla prevenzione e alla limitazione delle emissioni in atmosfera e prevedendo variazioni al regime del rilascio delle autorizzazioni e relativi rinnovi.

In particolare, nell’art. 271 è stato introdotto il comma 7-bis il quale definisce che i gestori di stabilimenti o installazioni che utilizzano nei cicli produttivi:

  • sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360)
  • sostanze classificate estremamente preoccupanti (in sigla SVHC) dal regolamento n. 1907/2006 (“REACH”)

che danno origine ad emissioni in atmosfera, devono valutare in via prioritaria la sostituzione di tali sostanze con altre non classificate oppure di ridurne o limitarne l’utilizzo.

Obbligo di comunicazione all’autorità competente
L'articolo 127 dispone che i gestori degli impianti con AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) o autorizzazione ordinaria ex art. 269, debbano compilare e trasmettere, entro il 28 agosto 2021, una relazione tecnica all'autorità competente dove si analizza:

  • la disponibilità di sostanze alternative,
  • i rischi connessi,
  • la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione.

La relazione dovrà essere trasmessa ogni 5 anni. In caso di modifica della classificazione di sostanze o miscele i gestori devono inoltre presentare, entro 3 anni dalla modifica, una nuova domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle nuove disposizioni accompagnata dalla relazione. Gli impianti autorizzati in via semplificata ("autorizzazioni in via generale") sono esonerati da questa prescrizione.

Per redigere la relazione è necessario controllare le Schede di Sicurezza delle materie utilizzate nei soli processi produttivi che generano emissioni (se contengono H340-H350-H360). Se non sono presenti non occorre compilare la relazione.

In caso contengano le sostanze cancerogene o tossiche, occorre stabilire la significatività dell'emissione:

  • se la materia prima è utilizzata in un quantitativo inferiore a 10 Kg/anno non è significativa e quindi si compila una relazione semplificata. Se è maggiore occorre effettuare un'analisi o controllare quelle eseguite;
  • se l'emissione è superiore alle soglie, occorre compilare una relazione complessa in cui si stabilisce se la sostanza si può sostituire e la fattibilità tecnico-economica della sostituzione.

In base alla relazione gli enti preposti stabiliranno se aggiornare l'AUA con i risultati della relazione o intervenire con prescrizioni aggiuntive.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di compilare e aggiornare il Registro dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni, per il tramite del Medico competente, al fine di adottare misure preventive e protettive per i lavoratori.

Per ulteriori dettagli sono a disposizione i nostri esperti: clicca qui per un appuntamento.