Credito e Pmi: meno aiuti dal Fondo di garanzia. Ecco cosa cambia dopo il 30 giugno
Ancora pochi giorni prima dello stop alle misure emergenziali – prestiti alle imprese introdotte dai Decreti legge Liquidità e Agosto del 2020 e ritoccate dal decreto Energia 17/2022. Le misure, infatti, si applicheranno a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022. Per tutte le richieste pervenute successivamente, cioè dal 24 giugno, e deliberate dal 1° luglio 2022 verranno applicate le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022. Procediamo con ordine.
CHI PUO’ ACCEDERE AL FONDO DI GARANZIA PMI
Le piccole o medie imprese iscritte al Registro delle Imprese (con Pmi si intendono attività che devono essere composte da meno di 250 lavoratori dipendenti e avere un fatturato inferiore a 50 milioni di euro)
I liberi professionisti (iscritti ad un albo o alle associazioni professionali riconosciute dal Ministero per lo sviluppo economico)
I consorzi
Le startup innovative
LE MISURE ATTIVE DOPO IL 30 GIUGNO
Dopo il 30 giugno continueranno ad operare particolari misure agevolative. Ne scrive Italia Oggi:
La possibilità di adeguare fino a 15 anni la durata dei finanziamenti fino a 30mila euro e di prolungarne il pre-ammortamento fino a 6 mesi
Il mantenimento dell’importo massimo garantito di 5 milioni di euro “a copertura” della singola impresa beneficiaria
La possibilità di garantire i finanziamenti bancari fino all’80%
LE MISURE NON PIU’ VALIDE DAL 1° LUGLIO
Dal 1° luglio verranno meno alcune misure:
La gratuità dell’intervento del Fondo per tutte le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi
L’ammissibilità in garanzia diretta delle operazioni già perfezionate
La concessione della garanzia senza applicazione del modello di valutazione del Fondo
Il prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà
La cumulabilità della garanzia del Fondo rilasciata ai sensi del “regime de minimis”, o del “regime d’esenzione”, con la garanzia di un confidi o di altro soggetto garante, al fine dell’ottenimento di una copertura pari al 100% del finanziamento
ECCO COSA CAMBIERA’
Di conseguenza, a partire dal mese di luglio:
Le garanzie non saranno più gratuite: per poter accedere al Fondo le imprese dovranno pagare una commissione, così come previsto normalmente
La liquidità non sarà più disponibile gratuitamente per le aziende che hanno richiesto finanziamenti per il sostegno al contrasto dell’aumento dei prezzi dell’energia
Terminerà anche la garanzia per piccoli prestiti, dedicati a professionisti e piccole imprese, fino a 30.000 euro
Per poter accedere alla garanzia, e per stabilire in quale misura sarà applicata, si introduce nuovamente il modello della valutazione del rischio
LE MISURE SULL’AMMISSIBILITA’
Altre due misure, fra quelle che hanno rappresentato fino ad oggi uno strumento efficace per contrastare la crisi pandemica, se ne vanno in pensione. Riguardano l’ammissibilità delle imprese beneficiarie che:
Presentano esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate
Sono state ammesse, in data successiva al 31 dicembre 2019, alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione del debito o hanno presentato un piano di rientro
LE GARANZIE DEL FONDO PMI
Il Fondo potrà concedere:
Garanzie pari all’80% in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimento. Per le operazioni di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%
Garanzie pari all’80% in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore di imprese beneficiare rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione
Garanzie pari al 60% in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiare rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione
LE NOVITA’
Le caratteristiche di funzionamento del fondo verranno stabilite di anno in anno dalla Legge di Bilancio, in base a:
Piano annuale di attività, che determina gli importi da finanziare
Un sistema di valutazione del rischio, ovvero la propensione al rischio delle garanzie del fondo
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