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Decreto Agosto, aiuti e agevolazioni per le imprese: le principali novità

Decreto Agosto, aiuti e agevolazioni per le imprese: le principali novità

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione relativa alle proroghe di versamenti introdotte dal D.L. 14.08.2020, n. 104 – il c.d. “Decreto Agosto”, in vigore dal 15.08.2020 - illustrando le principali disposizioni fiscali e in materia di aiuti ed agevolazioni per le imprese, previste dal Decreto.

Precisiamo che la normativa – in corso di conversione in Legge – potrebbe subire aggiornamenti e modifiche.
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE DELLA RISTORAZIONE (art. 58)

Il Decreto ha previsto – nei limiti di spesa prefissati, attualmente pari ad Euro 600 milioni per il 2020 - l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese attive nel settore della ristorazione, agevolando l’acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari.

Le imprese che possono richiedere il contributo a fondo perduto – la cui entità, tuttavia, non è ancora stata definita - devono essere in attività alla data del 15 agosto 2020 e contraddistinte dai seguenti codici ATECO:

  • 56.10.11 (ristorazione con somministrazione);
  • 56.29.10 (mense);
  • 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale).

Tali imprese:

  • se hanno avviato l’attività anteriormente al 1 gennaio 2019, devono aver riportato un calo di fatturato e dei corrispettivi medi nel periodo marzo-giugno 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019. Il dato di periodo del 2020 deve essere inferiore a tre quarti del dato di periodo 2019;
  • se hanno avviato l’attività dal 1 gennaio 2019, non devono necessariamente aver riportato un calo di fatturato.

Il contributo, come anticipato, è finalizzato all’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e ICP, valorizzando la materia prima di territorio.


Accesso al contributo

I soggetti interessati devono presentare un’istanza secondo le modalità che saranno fissate con apposito decreto. Dovranno essere presentati:

  • i documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanziati (il pagamento, se effettuato, deve essere effettuato con modalità tracciabile);
  • un’autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti (codice ATECO, decorrenza dell’attività, calo del fatturato, etc.) e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n. 159 del 6/9/2011 (Codice leggi antimafia).

Si prevede la possibilità, per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di istituire una “piattaforma della ristorazione”, attraverso cui potrà essere gestita la presentazione delle istanze, la presentazione dei documenti, l’erogazione del contributo.

Il contributo è erogato con un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda; il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento.

Si segnala anche quanto segue:

  • l’erogazione del beneficio viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti “de minimis”;
  • il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette ed IRAP, né rileva ai fini del rapporto per la deducibilità interessi passivi e spese;
  • il contributo in oggetto è alternativo a quello previsto per attività economiche e commerciali nei centri storici, di cui all’articolo 59, D.L. n. 104/2020 (si veda il paragrafo seguente);
  • in assenza di specifiche indicazioni, si ritiene che il contributo non sia incompatibile con il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) –

Sanzioni

L’indebita percezione del contributo comporta, oltre alla restituzione dello stesso, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. Sia il pagamento della sanzione, che il recupero del contributo, avvengono tramite modello F24 e senza possibilità di compensazione, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto emesso dall’Istituto. In caso di mancato pagamento nei termini, la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo.

Rimangono ferme le eventuali sanzioni penali, qualora la fattispecie costituisca reato. 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE DEI CENTRI STORICI (art. 59)

È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:

  1. per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
  2. per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 degli esercizi sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni citati. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure

  1. 15%, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 Euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 15.08.2020;
  2. 10%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 Euro e fino a un milione di Euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 15.08.2020;
  3. 5%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di Euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 15.08.2020.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti citati che soddisfano i requisiti, in misura non inferiore a 1.000 Euro per le persone fisiche e a 2.000 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1.07.2019 nelle zone A dei comuni citati. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 Euro.

Accesso al contributo

Per effetto del richiamo operato dal comma 5 all’articolo 25, commi 8-11, D.L. 34/2020, la richiesta del contributo a fondo perduto avviene tramite la presentazione di una istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, le cui modalità di presentazione saranno definite con apposito provvedimento direttoriale.

L’erogazione del contributo avviene mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Si segnala altresì quanto segue:

  • il contributo non concorre alla formazione base imponibile ai fini delle imposte dirette/ IRAP, né rileva ai fini del rapporto per la deducibilità interessi passivi e spese;
  • il comma 6 dell’articolo 59 espressamente prevede che il contributo in questione non è cumulabile con il contributo previsto dall’art. 58 del DL in esame per le imprese della ristorazione;
  • in assenza di specifiche indicazioni, si ritiene che il contributo in oggetto non sia incompatibile con il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020).

Sanzioni

Per effetto del richiamo all’articolo 25, commi 12-14, del D.L. 34/2020 trovano applicazione i medesimi profili sanzionatori, in caso di irregolarità (restituzione del contributo, sanzioni amministrative ed eventualmente anche penali). 

PROROGA DELLA MORATORIA PER LE PMI (art. 65)

Sono prorogati, dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, i termini di sospensione previsti dall’art. 56, cc. 2, lett. a), b), c) e 6, lett. a) e c) D.L. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), in relazione alle misure di sostegno finanziario di:

  • apertura di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;
  • prestiti non rateali;
  • mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale.

Per le imprese già ammesse, alla data del 15.08.2020, alle misure di sostegno citate, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30.09.2020.

Le imprese che, alla data del 15.08.2020, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno indicate, possono essere ammesse, entro il  31.12.2020, alle predette misure di sostegno finanziario, secondo le medesime condizioni e modalità (rimandiamo, pertanto, alle nostre precedenti comunicazioni). Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'art. 56, c. 2 D.L. 18/2020, il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive decorre dal termine delle misure di sostegno, come modificate dalle nuove disposizioni. Inoltre, è prorogata fino al 31.01.2021 (anziché fino al 30.09.2020) la sospensione delle segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia. 

SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETA’ (art. 71)

Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15.10.2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 106, commi da 2 a 6 del D.L. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”).

Ai sensi di tali disposizioni, le società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono, altresì, prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Inoltre, le Srl possono consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, c. 4 del Codice Civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. 

BONUS AFFITTI (art. 77)

L’articolo 77 del Decreto estende alle strutture termali il riconoscimento del bonus “affitti” previsto dall’articolo 28 D.L. “Rilancio”, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi del periodo d’imposta precedente (quindi, superiore o inferiore a 5 milioni di Euro).

È inoltre prorogato di un ulteriore mese, per tutte le imprese, il suddetto credito d’imposta.

Di conseguenza, il “bonus” – che, si rammenta, in via generale è pari al 60% del canone mensile di locazione, leasing operativo, concessione di immobili ad uso non abitativo, in caso di significativa riduzione del fatturato - spetta in relazione all’importo versato nel periodo d’imposta 2020:

  • con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, per la generalità delle imprese e professionisti;
  • con riferimento ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale.

Le disposizioni previste dall’articolo in esame sono subordinate all’autorizzazione della Commissione europea. 

IMU E STRUTTURE TURISTICHE (art. 78)

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa a:

  1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2.  immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  3.  immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  5. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19. L’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui alla lettera d). L'efficacia di tali misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea. 

INVESTIMENTI PUBBLICITARI (art. 81)

A favore di imprese, lavoratori autonomi ed Enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di società/associazioni sportive con determinati requisiti, è riconosciuto un credito d’imposta del 50% sugli investimenti effettuati nel periodo 1 luglio 2020-31 dicembre 2020, con importo minimo di 10.000 euro.

Si precisa che:

  • sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime forfetario previsto dalla legge n. 398/91;
  • la spesa deve essere effettuata con versamento bancario o postale, o con altri sistemi tracciabili;
  • il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale. 

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI (art. 110)

La disposizione prevede la possibilità di rivalutare, ai soli fini contabili, i beni materiali e immateriali (salvo quelli alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa), nonché le partecipazioni in società controllate e collegate, risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La facoltà è concessa nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a) e b), TUIR, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, ovvero:

  • società di capitali, residenti nel territorio dello stato;
  • enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, compresi i trust.

Per effetto del richiamo operato dal comma 7 all’articolo 15 legge n. 342/2000, la rivalutazione può essere effettuata, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche dalle imprese individuali, dalle società di persone commerciali, dagli enti non commerciali residenti e dai soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

La rivalutazione è eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi, anno 2020 per i soggetti “solari”).

Diversamente da quanto previsto in altre occasioni, la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene, senza che necessariamente riguardi tutti i beni ricadenti nella medesima categoria omogenea.

Il saldo attivo può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del 10%.

È prevista la facoltà di riconoscere il maggior valore anche ai fini fiscali, previo versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette ed IRAP nella misura del 3%. Il riconoscimento del maggior valore ai fini fiscali opera dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (cioè, anno 2021).

Entrambe le imposte sostitutive (10% e 3%) sono versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte dirette relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte dirette relative ai periodi d’imposta successivi.

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