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Quattro decreti per l'economia circolare: ecco il "New Deal" dei rifiuti

Quattro decreti per l'economia circolare: ecco il "New Deal" dei rifiuti

E’ stata definita «la rivoluzione copernicana verso l’economica circolare», ed è un vero e proprio «New Deal» per il vasto mondo dei rifiuti: dalle pile agli accumulatori, dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche agli imballaggi fino ad arrivare ai veicoli fuori uso. Un cambiamento radicale che interesserà, da sabato 26 settembre, anche l’Italia. In quel giorno, infatti, entrerà in vigore il decreto legislativo 116/2020 che, in attuazione delle direttive 2018/851/Ue e 2018/852/Ue, rende concreta per il nostro Paese la disciplina comunitaria dell'economia circolare dettando nuove disposizioni in tema di rifiuti, di imballaggi e relativi rifiuti. Un decreto che incide direttamente sulla vita di tutte quelle imprese che producono e gestiscono rifiuti.

Il 27 settembre, invece, sarà la volta del D. Lgs. 118/220 e del D. Lgs. 119/2020, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2020. Il primo aggiorna il D. Lgs. 188/2008 sui rifiuti di pile e del D. Lgs. 49/2014 sui Raee; il secondo, invece, rivisita il D. Lgs. 209/2003 sui veicoli fuori uso per poter ottimizzare i meccanismi delle relative filiere.

Il Decreto mancante Si attende la pubblicazione dell’ultimo dei quattro decreti legislativi – la riscrittura del D. Lgs. 36/2003 – che interesserà le discariche di rifiuti. L’obiettivo da raggiungere è quello ridurre il conferimento dei rifiuti urbani a meno del 10% entro il 2035. Per farlo, il Decreto vuole puntare alla riforma del sistema dei criteri di ammissibilità urbani che si possono portare in discarica, definendo modalità e criteri progressivi anche attraverso il coordinamento con le Regioni. Tutto questo per poter arrivare, anche attraverso l’adeguamento al progresso tecnologico, alla chiusura delle discariche.

In Gazzetta Ufficiale sono già stati pubblicati:

  • Il D. Lgs. 118/2020 per Rifiuti di Pile ed Accumulatori (RPA) e Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
  • Il D.Lgs. 116/2020 per Rifiuti e gli imballaggi
  • Il D.Lgs. 119/2020 per veicoli fuori uso Qui di seguito proponiamo una sintesi dei principali contenuti dei tre decreti:

D. Lgs. 116/2020 Il Decreto inserisce importanti modifiche alla parte IV del Testo Unico Ambientale (Tua) che tratta i rifiuti e gli imballaggi e i conseguenti rifiuti di imballaggio. In particolare, interviene su:

  • Responsabilità estesa del produttore (art. 178‐bis)
  • Priorità e prevenzione (artt. 179-180)
  • Preparazione al riutilizzo, riciclaggio e recupero (art.181)
  • Rifiuti organici (art.182 ter)
  • Definizioni (art.183)
  • Rifiuti urbani e speciali e classificazione (art.184)
  • Sottoprodotti (184 bis)
  • End of Waste (art.184‐ter)
  • Esclusioni – Sfalci e potature (art.185)
  • Deposito temporaneo (art.185 bis)
  • Responsabilità produttore rifiuto e avvenuto smaltimento (art.188)
  • MUD, FIR, Registri (artt.189, 190, 193)
  • Tracciabilità post Sistri (art.190)
  • Novità su manutenzione (art.193)
  • Trasporto intermodale (art.193 bis)
  • Programma nazionale gestione rifiuti (art.198 bis)
  • Programmazione nazionale gestione rifiuti (artt.198bis, 199)
  • Misure per la raccolta differenziata (artt.205, 205 bis)
  • Imballaggi (artt.217 e seguenti)
  • Sanzioni (art. 258)

I punti principali da segnalare:

  • La Responsabilità Estesa del Produttore (Epr), uno dei principi cardine della normativa europea. Il 116/2020 individua e stabilisce esattamente responsabilità, compiti e ruoli. Decide, inoltre, che i produttori corrispondano un contributo finanziario per la copertura dei costi della raccolta differenziata.
  • La nascita del nuovo Registro elettronico nazionale, compatibile con i sistemi gestionali esistenti, collocato presso il ministero dell'Ambiente e gestito con il supporto dell'Albo nazionale gestori ambientali. Il Registro apre la strada al nuovo sistema di tracciabilità definito RenTri che prenderà il posto del Sistri. I dati del Registro dovranno essere condivisi con Ispra per essere poi inseriti nel catasto nazionale. Fino all’emanazione dei decreti attuativi che renderanno operativo il 116/2020, le imprese dovranno usare i documenti ora in uso. L’applicazione del Registro interesserà un periodo di sperimentazione.
  • Rifiuti sanitari e manutenzione: il 116/2020 regolamenta la disciplina della movimentazione derogatoria per alcune attività – piccoli interventi edili, rifiuti da manutenzione e quelli legati alle attività di pulizia – che permette di movimentare, seppur a determinate condizioni, i rifiuti prodotti da tali attività presso la sede di competenza senza dover usare l’apposito formulario.
  • Deposito temporaneo: si definiscono alcune condizioni specifiche per i rifiuti da costruzione e demolizione.
  • Assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani: le utenze non domestiche potranno conferire i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico solo previa dimostrazione di averli avviati al recupero. In questo caso, le imprese non dovranno pagare la componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. La scelta di servirsi del gestore pubblico, o di un soggetto privato, per la gestione dei propri rifiuti vincolerà l’impresa almeno per 5 anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’impresa, di riprendere l'erogazione del  servizio anche prima della scadenza quinquennale.
  • Sanzioni: vengono riformulate le sanzioni sulla tracciabilità rimodulando quelle vecchie sul regime cartaceo e riscrivendone di nuove sul regime elettronico.
  • Viene istituto il Registro nazionale dei Produttori per consentire il controllo del rispetto degli obblighi in materia di Responsabilità Estesa del Produttore.
  • Si rafforza il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e della loro dispersione in ambiente naturale e alla riduzione dello spreco alimentare.

D. Lgs. 118/2020 Per quanto riguarda i Rifiuti di Pile ed Accumulatori (RPA) ed i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), il decreto prevede che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare trasmetta, annualmente e non più ogni tre anni, alla Commissione Europea, una relazione contenente informazioni, comprese stime sulle quantità, in peso, delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) raccolti separatamente ed esportati. Si chiedono, inoltre, informazioni riguardanti la raccolta ed il riciclo dei rifiuti di pile e di accumulatori elaborate dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

D.Lgs. 119/2020 Con questo testo si vuole promuovere e semplificare il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambi, individuare misure per incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione, riducendo lo smaltimento o il recupero energetico solo alle parti non riciclabili. Inoltre, si punta a rafforzare l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento.

I punti principali da segnalare:

Uno dei principi cardine della normativa europea. Il 116/2020 individua e stabilisce esattamente responsabilità, compiti e ruoli. Decide, inoltre, che i produttori corrispondano un contributo finanziario per la copertura dei costi della raccolta differenziata.

compatibile con i sistemi gestionali esistenti, collocato presso il ministero dell'Ambiente e gestito con il supporto dell'Albo nazionale gestori ambientali. Il Registro apre la strada al nuovo sistema di tracciabilità definito RenTri che prenderà il posto del Sistri. I dati del Registro dovranno essere condivisi con Ispra per essere poi inseriti nel catasto nazionale. Fino all’emanazione dei decreti attuativi che renderanno operativo il 116/2020, le imprese dovranno usare i documenti ora in uso. L’applicazione del Registro interesserà un periodo di sperimentazione.

Il 116/2020 regolamenta la disciplina della movimentazione derogatoria per alcune attività – piccoli interventi edili, rifiuti da manutenzione e quelli legati alle attività di pulizia – che permette di movimentare, seppur a determinate condizioni, i rifiuti prodotti da tali attività presso la sede di competenza senza dover usare l’apposito formulario.

Si definiscono alcune condizioni specifiche per i rifiuti da costruzione e demolizione.

le utenze non domestiche potranno conferire i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico solo previa dimostrazione di averli avviati al recupero. In questo caso, le imprese non dovranno pagare la componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. La scelta di servirsi del gestore pubblico, o di un soggetto privato, per la gestione dei propri rifiuti vincolerà l’impresa almeno per 5 anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’impresa, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale

Vengono riformulate le sanzioni sulla tracciabilità rimodulando quelle vecchie sul regime cartaceo e riscrivendone di nuove sul regime elettronico.

Per consentire il controllo del rispetto degli obblighi in materia di Responsabilità Estesa del Produttore.

dei rifiuti e della loro dispersione in ambiente naturale e alla riduzione dello spreco alimentare.