Sono stati firmati dal ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, i decreti attuativi sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio, che definiscono sia i requisiti tecnici per il super ecobonus 110% e il sisma bonus al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell'asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea.
In particolare, il decreto sui requisiti tecnici, concertato con i ministeri dell'economia, dell'ambiente e delle infrastrutture, definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni eco bonus, bonus facciate e super bonus al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione. È stata inoltre prevista anche la possibilità di applicare l'incentivo ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche le porte d'ingresso, oltre alle finestre, sono detraibili, a patto che contribuiscano a migliorare l'efficientamento energetico.
Con il decreto attuativo che invece definisce le caratteristiche della modulistica e le modalità di trasmissione dell'asseverazione, diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli. L'asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.
Il ministro Patuanelli ha definito anche gli obiettivi che il governo si pone con questo provvedimento: sostegno all’edilizia, ritenuta un settore “centrale” per l’economia che ha scontato “a caro prezzo” tutte le crisi susseguitesi negli ultimi anni; una misura di carattere sociale perché consente a tutti di accedervi, anche senza esborso di denaro e a prescindere dalla fascia di reddito; il risparmio energetico delle abitazioni in coerenza con con il piano azionale integrato energia e clima che punta ad emissioni zero.
CHI I soggetti ammessi a godere dell’agevolazione sono le persone fisiche: proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari. Sono ammessi anche i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus, le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate per i soli lavori sugli spogliatoi degli impianti sportivi.
CHE COSA Gli interventi ammessi ad accedere al superbonus 110% sono quelli relativi all'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, e alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici.
Effettuando gli interventi di isolamento termico e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, il proprietario dell’immobile può accedere inoltre alla detrazione al 110% degli interventi previsti dall’Ecobonus per serramenti, caldaie a condensazione, scaldacqua a pompa di calore, solare termico, frangisole e domotica. Ed effettuando almeno uno degli interventi elencati, il proprietario può accedere anche alla detrazione al 110% per impianti fotovoltaici, fino a una spesa di 48.000 € (2.400 €/kW; 1.600 €/kW), sistemi di accumulo correlati agli impianti fotovoltaici (1.000 €/kWh) e colonnine di ricarica per autoveicoli elettrici.
Per la parte relativa al sismabonus, è previsto l'aumento al 110% della detrazione per interventi di messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e degli edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 e 3.
La nuova detrazione fiscale del 110% si unisce ed, in alcuni casi, sovrappone alle agevolazioni già presenti in materia di edilizia, ovvero i bonus per:
- ristrutturazioni edilizie (bonus casa);
- risparmio energetico (ecobonus);
- interventi antisismici (sismabonus);
- riqualificazione delle facciate (bonus facciate);
- acquisto di mobili ed elettrodomestici (bonus mobili ed elettrodomestici);
- riqualificazione delle aree verdi (bonus verde).
COME La detrazione può essere richiesta per tutti gli interventi effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, relativi all’efficienza energetica (coibentazione, infissi, caldaie, oscuranti ecc.), purché produca un miglioramento di almeno due classi energetiche, ed alla sicurezza sismica degli edifici. La detrazione va a favore delle seguenti categorie di immobili:
parti comuni di edifici condominiali;
singole unità immobiliari;
unità immobiliari indipendenti
Il beneficio non è ammesso invece per tutti gli immobili di pregio, vale a dire per abitazioni signorili (categorie catastali A/1, A/8, A/9) e per ville e castelli.
IL PAGAMENTO Il decreto chiarisce che le spese andranno effettuate con bonifico parlante. Ma le grandi novità del decreto Superbonus 110% sono le modalità di pagamento, che consentiranno anche a chi non dispone di mezzi finanziari di effettuare l’intervento: lo sconto in fattura e la cessione del credito all'impresa che effettua l’intervento ma anche a banche ed assicurazioni. Lo sconto in fattura darà la possibilità di ottenere immediatamente una riduzione all’atto di pagamento, ma la misura chiave è rappresentata dalla cessione del credito d’imposta, che potrà essere effettuata a favore della ditta che esegue il lavoro o che potrà essere ceduta da quest'ultima ad un soggetto finanziario, ad esempio una banca.
I CHIARIMENTI DEL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'8 agosto è arrivata anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate con tutti i chiarimenti interpretativi che mancavano. Specificando, tra l'altro, che «possono accedere al super bonus del 110% anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell'immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione, nonché imprenditori e autonomi sulle unità immobiliari all'interno di condomini per i lavori sulle parti comuni», ma anche che «rientrano nel plafond agevolabile i costi per i materiali, la progettazione e le spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione)».
Viene approvato, inoltre, col provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, il modello di comunicazione che consente di fruire dal prossimo 15 ottobre dell'opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo. La nota prosegue sottolineando che «al super bonus del 110 per cento possono accedere anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell'immobile, sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori. La circolare specifica che tali soggetti possono usufruirne se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese. L'incentivo - osserva l'Agenzia delle Entrate - vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato. Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato". La nota, poi, evidenzia, il via libera al super bonus «anche per le persone che svolgono attività di impresa o arti e professioni per i lavori sulle parti comuni degli edifici deliberate dai condomini. Se i lavori invece interessano singole unità immobiliari, allora il bonus è riconosciuto limitatamente agli immobili estranei all'attività esercitata, appartenenti quindi solo alla sfera privata della vita dei contribuenti. La detrazione del 110 per cento si allarga fino a comprendere anche alcune spese accessorie agli interventi che beneficiano del super bonus, purché effettivamente realizzati. Si tratta, ad esempio, dei costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione). La comunicazione per fruire dello sconto o della cessione - aggiunge sempre la nota - può essere inviata all'Agenzia delle Entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato dal provvedimento di oggi. La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall'amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici). Per gli interventi che danno diritto al super bonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. In caso di esercizio dell'opzione - rileva la nota -, il provvedimento fissa le regole per permettere a cessionari e fornitori di fruire del credito d'imposta. In particolare, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d'imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario».
La nota spiega, inoltre, che «il credito d'imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d'imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione. I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso - conclude l'Agenzia delle entrate -, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari».