L’immatricolazione di veicoli da adibire a noleggio con conducente per trasporto di persone tramite autovettura e bus, servizio di piazza (taxi), bus in servizio di linea, d’ora in poi avverrà solo in via amministrativa, ossia senza “visita e prova” (collaudo). È quanto stabilisce il decreto ministeriale del 26 maggio 2021, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in vigore dal 30 luglio 2021.
A questa nuova regola fanno eccezione:
L’obbligo di revisione e accertamenti tecnic,i in caso di modifica delle caratteristiche di omologazione, scatta anche per taxi, autovetture Ncc, autobus Ncc e bus in servizio di linea nel caso risultino immatricolati da oltre un anno e mai sottoposti a revisione, oppure revisionati da oltre un anno. In tal caso, sulla carta di circolazione dovrà essere trascritta l’annotazione “obbligo di revisione prima di entrare in circolazione”.
I veicoli da adibire ai servizi di noleggio con conducente per trasporto di persone, a servizio di piazza o a servizio di linea per trasporto di persone sono soggetti ad accertamento tecnico in tutti i casi in cui vengano modificate quelle caratteristiche di omologazione per le quali le vigenti disposizioni stabiliscono l’obbligo di “visita e prova” ai sensi degli articoli 75 e 78 del Codice della Strada.