Autotrasporto, proroga fino al 20 settembre della riduzione delle accise sui carburanti

Autotrasporto, proroga fino al 20 settembre della riduzione delle accise sui carburanti

Novità con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.185 del 9 agosto del decreto legge 115/2022 (c.d. Decreto “Aiuti Bis”).

Per quanto riguarda gli interventi di diretto interesse per l’autotrasporto, si segnala la proroga fino al 20 settembre prossimo della riduzione temporanea delle accise sui carburanti (pari a 25 cent/litro, oltre Iva), nonché l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 5% sul metano per autotrazione.

Pertanto, fino a tale data, le aliquote delle accise sui carburanti saranno le seguenti:
– Benzina: 47,84 cent/litro;
– Gasolio per autotrazione: 36,74 cent/litro;
– GPL per autotrazione: 18,261 cent/chilo;
– Metano per autotrazione: 0 euro per metro cubo.

Come già avvenuto nei mesi scorsi, tale riduzione, portando il livello dell’accisa applicata al gasolio per autotrazione al di sotto di quella applicata al gasolio commerciale, fa venire meno la possibilità per gli autotrasportatori di richiedere il rimborso trimestrale di 21 cent/litro per il gasolio consumato sui veicoli euro 5 e euro 6.

Tra gli altri provvedimenti contenuti nel Decreto in commento volti in particolare a fronteggiare il caro energia, si annoverano:
– la sospensione fino ad aprile 2023 delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale e la proroga dell’azzeramento degli oneri generali di sistema per il 4° trimestre 2022 (art 3 e 4);

– il riconoscimento di un credito d’imposta del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022 e del 25% della spesa sostenuta per il gas, in favore delle imprese non energivore e non gasivore;

– l’estensione della platea dei lavoratori aventi diritto all’indennità una tantum di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legge n.50/2022, che sarà pertanto riconosciuta anche ai dipendenti con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 ma non beneficiari, fino al 18 maggio 2022, dell’esonero contributivo disciplinato dalla legge di bilancio 2022 in quanto destinatari di contribuzione figurativa integrale dall'Inps (art. 22).