L’Agenzia delle Dogane ha stabilito le modalità operative per il recupero delle accise del primo trimestre 2021.
La domanda va presentata, non più a pena di decadenza, all’Ufficio delle Dogane competente nel mese successivo a ciascun trimestre solare, ovvero tra il primo e il 30 aprile 2021. La misura del beneficio è pari ad euro 0,21418 per i consumi effettuati dal primo gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
A decorrere dal primo gennaio 2021 sono esclusi dal recupero i consumi di gasolio impegati dai veicoli di categoria Euro 4.
Sempre a decorrere dal primo gennaio 2021, quindi dal presente trimestre, è obbligatorio per le imprese che utilizzano per i rifornimenti interni una cisterna con una capacità superiore a 5000 litri indicare nella domanda di recupero il codice della licenza fiscale assegnato dall’Agenzia delle Dogane a seguito di richiesta presentata dall’impresa.
Si rammenta, inoltre, che a decorrere dal primo ottobre 2020 erano già stati esclusi dal recupero i consumi di gasolio impegnati dai veicoli di categoria Euro 3.
Si ricorda, inoltre, che il montaggio di sistemi di riduzione del particolato su veicoli di categoria ecologica Euro 3 o inferiore non consente di richiedere la misura per il gasolio consumato sui medesimi mezzi.
Di conseguenza dal primo gennaio 2021 possono essere ricompresi nel recupero solo i consumi impiegati dai veicoli di categoria Euro 5 o superiore.
MISURA DEL BENEFICIO
La misura del beneficio è pari a euro 0,21418 per ogni litro di gasolio consumato.
Per la domanda sono considerati solo gli acquisti provati attraverso fattura.
Nell’eventualità in cui una società abbia sede legale e/o operativa in una provincia diversa da quella nella quale sia presente il deposito interno di rifornimento degli automezzi, l’ufficio competente per la presentazione della domanda di recupero accise è quello in cui è ubicata la cisterna di rifornimento.
COMPENSAZIONE
La compensazione può essere avviata decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in assenza di diniego da parte dell’Ufficio delle Dogane (silenzio-assenso).
L’importo del credito spettante deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2022; qualora vi fossero eccedenze non utilizzate in compensazione la domanda di rimborso in denaro dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2023
Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 è 6740; anno di riferimento, quello di presentazione della dichiarazione.
A tal proposito si ribadisce che con la risoluzione n. 39/E del 20 aprile 2015 l’Agenzia delle Entrate ha integrato le istruzioni originarie di compilazione del modello F24 (contenute nella risoluzione n.133/E del 30 aprile 2002, istitutiva del suddetto codice), nel modo seguente:
Ricordiamo inoltre che a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’art. 8 “Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale” del D.L. n. 124/2019, cosiddetto Decreto fiscale, introduce un limite quantitativo fissato in ogni litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
Si invita pertanto a prestare la massima cura nell’inserimento delle informazioni, in particolare nella compilazione della colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1.
SERVIZIO PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Le imprese socie che usufruiscono del nostro servizio per la predisposizione della domanda devono consegnare la seguente documentazione:
Le imprese che vogliono verificare la fattibilità della loro domanda di rimborso accise possono compilare il modulo qui sotto per essere richiamate da un nostro esperto.