Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto del 13 dicembre 2022 n. 392, in corso di pubblicazione Gazzetta Ufficiale, ha diramato il calendario delle limitazioni alla circolazione fuori dai centri abitati per il 2023 degli autoveicoli trasporto merci con peso superiore alle 7,5 tonnellate e di quelli che trasportano materie e oggetti esplosivi.
Il testo rispecchia nella sostanza quello delle precedenti annualità, con l’inserimento di alcune innovazioni che il Ministero ha descritto in questi termini:
• Articolo 5: per definirne il rapporto con le ipotesi di trasporto intermodale strada-mare disciplinate dall’articolo 6, è stata inserita una clausola di salvaguardia “Fuori dai casi indicati all’articolo 6” valevole per tutte le casistiche indicate. Inoltre, si è precisato con una diversa formulazione dei periodi, che le agevolazioni non riguardano i veicoli diretti in Sicilia, provenienti dalla Calabria, e quelli provenienti da quest’ultima e diretti in Sicilia che utilizzano i traghetti sullo Stretto di Messina
• Articolo 7, comma 2: per precisare l’esenzione per le operazioni attinenti alla raccolta dei rifiuti urbani, l’ipotesi è stata scissa in due diverse lettere, aggiungendo ulteriori precisazioni
• Articolo 8: introduzione degli alveari soggetti a nomadismo tra le tipologie di merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto, (modifiche all’introduzione del prodotto “miele non invasettato” e alle api per nomadismo”); introduzione di una franchigia del 10% in massa sul totale del carico per i prodotti complementari alla somministrazione alimentare trasportati contemporaneamente ai prodotti alimentari deperibili in regime ATP, nelle tipologie di merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto (prodotti complementari alla somministrazione alimentare, trasportati contemporaneamente a quelli di cui alla lettera “e”, strettamente connessi e riconducibili alle esigenze degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, nel limite del 10% in massa del totale del carico”
• Eliminazione dei vari riferimenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Inoltre, è stata inoltre accolta la richiesta di inserire il terminal intermodale di Pordenone tra quelli che danno diritto di beneficiare dell’anticipo di 4 ore della fine del divieto, per il trasporto di merci o unità di carico dirette all’estero.
SANZIONI
Il conducente che non osserva i provvedimenti di limitazione alla circolazione è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa che va da euro 430 a euro 1.731. A questa consegue la sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi e la sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo.
Nel caso di tali violazioni, l’agente accertatore:
Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Nel caso in cui le disposizioni non venissero osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sarà da due a sei mesi.
Gli importi delle sanzioni potrebbero subire delle modifiche a seguito dell’aggiornamento biennale delle stesse.